MILANO - In base a quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, l’impiego di impianti audiovisivi o di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori è ammesso esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale previa autorizzazione, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali, dell’Ispettorato del lavoro.
La richiesta di autorizzazione deve riportare quanto indicato nel modello di istanza reperibile sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Nella prima parte occorre indicare: i dati della società e del suo legale rappresentante; se la società abbia ricevuto o meno una visita ispettiva con prescrizione per la violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori; le esigenze - organizzative e produttive, di tutela del patrimonio e/o di sicurezza del lavoro - per cui si rende necessaria l’installazione; il numero di lavoratori presenti in azienda; l’assenza delle rappresentanze sindacali o il mancato raggiungimento dell’accordo.
Roberta Rapicavoli - Avvocato esperto in Information Technology e privacy e Docente Ethos Academy, prosegue la sua trattazione dell'argomento nell'articolo che segue: https://www.secsolution.com/articolo.asp?id=886
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