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Controllo accessi biometrico: dove e quando si può

07/08/2020

MILANO - Il controllo degli accessi fisici è il segmento di mercato in cui si registra il maggior numero di applicazioni biometriche di tipo civile. In Italia, avvalersi della biometria per riconoscere le persone che devono accedere a un’area riservata, si può. Purché si seguano le indicazioni e si rispettino le restrizioni del Garante della privacy. In questo numero vediamo in quali luoghi e contesti lavorativi è ammessa l’identificazione biometrica senza incorrere in sanzioni.

Oggi la maggiore diffusione delle tecnologie biometriche, se si escludono le grandi banche dati dattiloscopiche internazionali e i servizi connessi, si registra nell’ambito del controllo elettronico degli accessi fisici (identificazione automatica degli utenti).

Nel nostro paese, l’impiego della biometria è legittimo e consentito ma solo in alcuni contesti e purché vengano adottate determinate procedure operative e adeguate misure di sicurezza. La materia, oltre che dal GDPR, è disciplinata dal Codice della privacy.

Sei anni or sono, col provvedimento N. 513 del 12 novembre 2014, il Garante ha allargato un po’ le maglie ma occorre comunque molta prudenza per non incorrere in sanzioni. I capitoli 4.2 e 4.3 del provvedimento contengono le indicazioni e le restrizioni in fatto di riconoscimento biometrico, in alternativa al tradizionale uso di badge e transponder.

Il tema è quindi di grande attualità. Per proseguire la lettura dell'articolo: 

https://www.secsolution.com/articolo.asp?id=842

 

 



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