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Legge di Bilancio 2019 e piano di adeguamento antincendio per i beni culturali

11/09/2019

ROMA - Il piano di ricognizione e adeguamento antincendio rappresenta un tema complesso e importante in materia di sicurezza, soprattutto se riguarda edifici che presentano un valore storico e culturale. A questo riguardo, sono molto attuali le disposizioni che la Legge di Bilancio 2019 sancisce in proposito.

L’art. 1, commi 566 e 567 della Legge in esame si riferisce alle disposizioni specifiche per gli edifici vincolati, ai sensi del codice dei Beni culturali e del paesaggio, al Ministero per i Beni e le attività culturali (Mibac) e identifica il nuovo piano di ricognizione ed adeguamento antincendio per i “luogo di cultura”: musei, gallerie, biblioteche e strutture simili.

Con l’attuazione della legge, il Ministero sarà tenuto ad accertarsi che tutte le tipologie di edifici che rientrano in questa categoria rispettino le disposizioni, sia dal punto di vista della messa a norma degli edifici in sé, sia dal punto di vista del rispetto delle scadenze temporali.

Dal momento dell’entrata in vigore della legge, avvenuta nei primi giorni dell'anno, il Mibac ha avuto 60 giorni di tempo per effettuare una ricognizione degli edifici di interesse storico e culturale che necessitano del controllo di prevenzione degli incendi, specificandone modalità e tempi di adeguamento alle nuove disposizioni antincendio.

Questa verifica ha dovuto osservare il rispetto delle norme ed eventualmente intervenire nel caso di criticità o non conformità.  Il Ministero è poi tenuto a specificare questi interventi attraverso la redazione di “misure di sicurezza equivalenti” per l’adeguamento antincendio, che dovranno essere attuate entro il 31 dicembre 2022.

Edifici specifici sottoposti all’adeguamento e particolarità

Gli edifici che devono essere sottoposti all’adeguamento antincendio sono caratterizzati da un importante valore storico e culturale e sono visibili e aperti al pubblico: sono queste le  caratteristiche che fanno ben comprendere la ratio che regola la norma introdotta nella Legge di Bilancio.

Tra gli edifici sottoposti a tutela esistono poi particolari condizioni per cui essi possano essere soggetti all’obbligo di SCIA antincendio, che rappresenta la richiesta formale e certificata per iniziare l’attività, come previsto dal D.P.R. 151/2011.

Le condizioni che rimandano all’obbligo di SCIA antincendio sono relative a: il vincolo di tutela di questi edifici, la presenza di attività aperte al pubblico e la riconduzione ad attività comprese nel D.P.R. 151/2011.

Per edifici che presentano queste particolarità è necessario, quindi, che il Ministero verifichi sia la necessità di adeguamento antincendio alle nuove normative previste dalla Legge di Bilancio, sia la produzione della SCIA antincendio.

    


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