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European Data Protection Board, rese note le linee guida 3/2019 su trattamento dei dati personali in merito ai servizi di videosorveglianza

18/07/2019

MILANO - L’European Data Protection Board (EDPB) ha reso note le linee guida 3/2019 del 12 luglio 2019 sul trattamento dei dati personali in merito ai servizi di videosorveglianza.

Le "Guidelines3/2019 on processing of personal data through video devices" risultano di grande interesse in quanto l’impiego sempre più massiccio di sistemi di videosorveglianza ha un forte impatto sul comportamento dei cittadini: sentendosi osservati e avvertendo su di sé una certa "pressione", gli individui cambiano il loro atteggiamento, che è dunque altro rispetto a quello che avrebbero nel caso i loro movimenti e l'uso di determinati servizi rimanessero anonimi, "unnoticed", come indica il testo consultabile dal pubblico nella sua parte introduttiva.

Il comitato ha adottato linee-guida sulla videosorveglianza che chiariscono in quali termini il regolamento generale sulla protezione dei dati si applichi al trattamento dei dati personali quando si utilizzano dispositivi video e mirano a garantire l’applicazione coerente del RGPD in materia. Le linee-guida riguardano sia i dispositivi video tradizionali sia i dispositivi video intelligenti. Per quanto riguarda questi ultimi, le linee-guida si focalizzano sulle norme relative al trattamento di particolari categorie di dati.

Altre tematiche affrontate nel documento, che sarà sottoposto a consultazione pubblica, riguardano, tra l’altro: la liceità del trattamento; l’applicabilità dei criteri di esclusione relativi ai trattamenti in ambito domestico; la divulgazione di filmati a terzi.

Un documento articolato

Le linee guida hanno l'obiettivo di fornire gli strumenti utili per evitare che la legittima acquisizione di video registrazioni determini un trattamento illecito dei dati (è intuitivo che siano massive le implicazioni su questo delicato aspetto) o non conforme al GDPR, ricordando anche che le finalità possono cambiare, a seconda che il titolare sia pubblico o privato, che la videosorveglianza abbia come fine quello di migliorare la sicurezza - a questo riguardo è emersa una certa tranquillità da parte delle persone, che accettano con più serenità la presenza di apparati di videosorveglianza, quando obiettivo sia quello di accrescere la sicurezza - o di fornire strumenti di pubblicità mirata. Nella parte iniziale del documento si fa accenno anche all'incremento dei rischi del "secondary use" dei dati, generati da sistemi sempre più innovativi dal punto di vista tecnologico e a quelli correlati a un loro eventuale malfunzionamento. 

E' stata fatta quindi anche una distinzione in tema di trattamento dei dati, a seconda del carattere più o meno intrusivo delle tecniche di videosorveglianza, quindi tra tecnologie biometriche complesse e semplici algoritmi di conteggio delle persone in un locale. Su questo punto l’EDPB fa osservare come gli algoritmi non siano sempre del tutto affidabili e indica come i titolari e responsabili dei sistemi di videosorveglianza siano tenuti a mantenere un grado minimo di affidabilità di questi sistemi, per evitare che scelte giuridiche ad essi affidate, come l’identificazione facciale o il riconoscimento, abbiano risultati errati.

Il testo illustra anche i casi in cui il GDPR non si deve applicare (ad esempio con telecamere finte) ed è ricchissimo di esempi e distinzioni.

Può essere letto integralmente in lingua inglese sul sito: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_201903_videosurveillance.pdf 

I commenti devono essere inviati entro il 9 settembre 2019 a EDPB@edpb.europa. eu

 

 



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