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Appalti: le corrette procedure di aggiudicazione

13/12/2018

MILANO – Dallo scorso 18 ottobre, è scattato l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, obbligo previsto dall’art. 22 della Direttiva 2014/24/EU sugli appalti pubblici e recepito dall’art. 40, del D.Lgs. n. 50/2016.

La norma nazionale, in particolare, ha stabilito che “1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.” e che “2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.”

Si tratta di una materia complessa e ricca di implicazioni, su cui è bene fare chiarezza. Luca Leccisotti, Comandante della Polizia Locale, formatore ed esperto in gare e appalti, illustra nel testo che segue i principali elementi di novità d questo provvedimento, rispondendo anche ad alcuni quesiti che, data la difficoltà del tema, potrebbero sorgere nel lettore.

Nel PDF allegato, inoltre, vengono riepilogati i possibili affidamenti di beni, servizi tecnici e lavori per una maggiore facilità di comprensione.


Ecco il testo di Leccisotti:

L’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici, introduce l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara.

La legge di recepimento Italiana, il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), recepisce con l’art. 40 l’obbligo di utilizzo immediato (18 aprile 2016) dei mezzi di comunicazioni elettronici per le Centrali di Committenza (comma 1), mentre ne differisce l’entrata in vigore al 18 ottobre 2018 alle altre stazioni appaltanti (comma 2).

Si tratta di una notizia importante sì, però fino a quando l’amministrazione non individuerà una piattaforma digitale propria, potrà utilizzare tranquillamente il mercato elettronico di Consip o quello messo a disposizione dal proprio soggetto aggregatore regionale.

Un precetto è certo: Non è più possibile fare una procedura cartacea, né per affidamenti diretti, né per procedure negoziate. Occorrono comunicazioni telematiche in piattaforma, in modo da congelare e preservare (per una maggiore trasparenza) tutti i procedimenti.

Cosa potrebbe accadere in caso continuassimo a fare procedure cartacee?

Che un partecipante alla procedura, non aggiudicatario, potrebbe impugnare il procedimento per “mancato utilizzo di canali telematici”.

Fondamentale è questo aspetto: molte stazioni appaltanti, credono che “l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica” possa essere assolto mediante l’invio via pec di offerte e proposte: assolutamente no, Il comma 5 dell’articolo 52 della direttiva Ue n. 24/2014, chiarisce che non può intendersi come comunicazione per la fase di presentazione delle offerte, l’invio mediante posta elettronica certificata, perché se è vero che la PEC (come idoneo strumento telematico di comunicazione e strumento di scambio di informazioni), garantisce l’integrità dei dati, di certo non può garantire la riservatezza e l’apertura del contenuto soltanto dopo il termine di presentazione delle offerte. 

Esiste una deroga? Sì. Ma molto specifica e solo nei seguenti casi:

a)  a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file, che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;

b)  i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;

c)  l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;

d)  i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;

e)  l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso. In tali casi, però, le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario (art. 52, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Il delicato tema trattato fa parte anche di un convegno/corso itinerante, che dal 2019 riprenderà in diverse città d’Italia.

Leggi report dell’ ultima tappa del 2018  

 

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