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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto con le misure per la sicurezza degli “ambienti confinati”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto con le misure per la sicurezza degli “ambienti confinati”
11/11/2011

ROMA - Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011. Vengono introdotte misure che tutelano maggiormente la salute e la sicurezza dei lavoratori che operano in luoghi di lavoro – denominati "ambienti confinati" - nei quali vi siano rischi di sviluppo di sostanze altamente nocive o di gas, quali silos, cisterne, pozzi e simili. Il provvedimento, adottato in attuazione degli articoli 6 e 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ("testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro), entrerà in vigore dal 23 novembre 2011. Il regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che devono operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in attesa di definizione il sistema di azione delle imprese e dei lavoratori autonomi (come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g, e 27 del Testo Unico di Sicurezza). L'articolo 2 definisce gli 8 requisiti che le imprese o lavoratori autonomi devono rispettare.

In sintesi: integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi; presenza di personale, non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza di almeno tre anni relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto); effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro; possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri di queste attività lavorative e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazioni e attrezzature.

Il personale impiegato in questa tipologia di ambienti deve aver svolto attività di addestramento. Il regolamento prevede infine il rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di DURC e l'integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento. Non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

www.insic.it


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