ROMA - Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011. Vengono introdotte misure che tutelano maggiormente la salute e la sicurezza dei lavoratori che operano in luoghi di lavoro – denominati "ambienti confinati" - nei quali vi siano rischi di sviluppo di sostanze altamente nocive o di gas, quali silos, cisterne, pozzi e simili. Il provvedimento, adottato in attuazione degli articoli 6 e 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ("testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro), entrerà in vigore dal 23 novembre 2011. Il regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che devono operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in attesa di definizione il sistema di azione delle imprese e dei lavoratori autonomi (come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g, e 27 del Testo Unico di Sicurezza). L'articolo 2 definisce gli 8 requisiti che le imprese o lavoratori autonomi devono rispettare.
In sintesi: integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze; integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi; presenza di personale, non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza di almeno tre anni relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto); effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro; possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri di queste attività lavorative e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazioni e attrezzature.
Il personale impiegato in questa tipologia di ambienti deve aver svolto attività di addestramento. Il regolamento prevede infine il rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di DURC e l'integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento. Non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
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