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Ispettorato Nazionale del Lavoro: indicazioni per installazione e utilizzo di strumenti di controllo a distanza dei lavoratori

26/02/2018

ROMA - L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 5/2018 del 19 febbraio 2018, condivisa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli strumenti, alle modalità e alle finalità per il controllo a distanza dei lavoratori. Finalità della circolare è quella di fornire indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.

L’art. 23 del d.lgs. n. 151/2015 e il successivo art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 185/2016 hanno modificato l’art. 4 della legge n. 300/1970 adeguando l’impianto normativo e le procedure preesistenti alle innovazioni tecnologiche che nel frattempo sono intervenute. L'intento della norma è pertanto quello di coniugare l’esigenza relativa all’organizzazione del lavoro e della produzione propria del datore di lavoro e, dall’altro, la dignità e la privacy dei lavoratori.

Una prima questione riguarda le modalità con cui effettuare l’istruttoria in ordine alle istanze presentate per il rilascio del provvedimento e, in particolare, la valutazione dei presupposti che legittimano il controllo a distanza dei lavoratori.

Questa istruttoria non coinvolge in genere aspetti tecnici particolari che debbano essere valutati da personale con la qualifica di “ispettore tecnico” e, pertanto, tale attività va demandata al personale ispettivo ordinario o amministrativo attivo all'interno delle varie unità organizzative dell’Ufficio e, solo in casi eccezionali che comportano valutazioni tecniche di particolare complessità, anche al personale ispettivo tecnico.

L’INL chiarisce che, se sono presenti le “ragioni giustificatrici”, è possibile inquadrare direttamente l’operatore, senza condizioni quali “l’angolo di ripresa “ o “l’oscuramento del volto”. Se “le riprese sono coerenti e connesse con le ragioni che rendono legittimo il controllo”, non è fondamentale che siano specificati il posizionamento e il numero esatto delle telecamere da installare.

Le modalità di impiego di questi dispositivi devono essere sempre essere conformi alle “finalità dichiarate”, soprattutto nel caso si tratti di tutelare il patrimonio aziendale.

In questo caso, fermo restando il chiarimento di cui alla nota 299 del 28 novembre 2017 circa gli impianti antifurto, in tutti i casi in cui vi sia presenza del personale aziendale, occorre considerare come “residuali i controlli più invasivi” giustificandone l’utilizzo solo a fronte di “specifiche anomalie” o dopo aver adottato altre misure alternative di prevenzione considerati elementi quali “il valore o l’asportabilità di beni” che costituiscono il patrimonio aziendale.

Le nuove tecnologie, come impiegarle

L’INL affronta anche gli aspetti relativi all’impiego delle nuove tecnologie.  In riferimento alle soluzioni video in tecnologia IP, soluzioni che “hanno rivoluzionato il concetto di videosorveglianza”, laddove sussistano ragioni che giustificano il provvedimento di autorizzazione, è possibile la visione da postazione remota sia in tempo reale, soltanto in casi eccezionali che siano ben motivati, anche per quanto riguarda le immagini registrate.

L’accesso alle immagini registrate, sia da remoto sia “in loco”, deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi; pertanto non va più posta più come condizione, nell’ambito del provvedimento autorizzativo, l’utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”.

Quanto invece al “perimetro” spaziale di applicazione della disciplina in esame, l’orientamento giurisprudenziale tende ad identificare come luoghi soggetti alla normativa in questione anche quelli esterni dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico merci). La Corte di Cassazione penale (sent. n. 1490/1986) afferma infatti che l’installazione di una telecamera diretta verso il luogo di lavoro dei propri dipendenti o su spazi dove essi hanno accesso anche occasionalmente, deve essere preventivamente autorizzata da uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero da un provvedimento dell’Ispettorato del lavoro. Sarebbero invece da escludere dall’applicazione della norma quelle zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda, nelle quali non viene svolta alcuna attività lavorativa.

 

Per quanto riguarda il riconoscimento biometrico, installato sempre più diffusamente sulle macchine al fine di impedire il loro utilizzo a soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento delle stesse, può essere considerato uno strumento indispensabile a “...rendere la prestazione lavorativa...” e pertanto si può prescindere, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.

 

 



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