ROMA - E' stato approvato in via definitiva lo scorso 22 luglio dal Consiglio dei Ministri - su proposta del ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Renato Brunetta - il regolamento di semplificazione in materia di prevenzione degli incendi. Il provvedimento, che ha come obiettivo l'eliminazione delle sovrapposizioni sulle documentazioni richieste, l'onerosità della presentazione di istanze e di altre attestazioni riguardanti le modalità cartacee/burocratiche, costituisce l'esempio di un nuovo modo di fare semplificazione. Il regolamento completa il pacchetto di interventi di semplificazione contenuti nel "Decreto sviluppo" (Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011) e sarà applicabile alle attività soggette al controllo di prevenzione incendi (D.M. 16/02/1982). Non potrà essere applicato alle attività industriali a rischio di incidente rilevante i cui adempimenti sono trattati da specifica legge (art. 8 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334).
In base alle norme attualmente in vigore, le attività sottoposte al controllo di prevenzioni incendi vengono distinte in 3 categorie A, B, C. Questo in rapporto a diversi fattori: le dimensioni dell'impresa, il tipo di attività svolta, l'esigenza di specifiche regole tecniche di tutela della pubblica incolumità: I contenuti del regolamento prevedono: - Per le attività a basso rischio, viene eliminato il parere di conformità e risulterà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con tempi certi per tutte le imprese. I controlli successivi all'avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni; - per le attività a medio rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio dovrà invece essere ottenuta entro 60 giorni. Per avviare l'attività si dovrà presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati, a campione, entro 60 giorni. Per quanto riguarda infine le attività ad alto rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni. Per avviare l'attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati in modo sistematico sempre entro 60 giorni.
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