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W la Privacy

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Telecamere sulle parti comuni, sono discordanti le tesi di Garante Privacy, giudici penali e civili

30/01/2018

MILANO - Telecamere sulle parti comuni: sì, no, forse. Il garante dice di no, il giudice penale dà l'ok; il giudice civile non ha ancora una posizione univoca. Nel frattempo o si sceglie l'alea giudiziaria o ci si mette d'accordo tra privati. L'ultimo caso è stato affrontato dal Tribunale di Avellino (sentenza 30 ottobre 2017, solo ora resa nota).

L'avvocato Antonio Ciccia Messina analizza il caso nel testo che segue:

Il vicino installa all'esterno del suo cancello una telecamera, puntata sulla proprietà esclusiva dei dirimpettai, che si sentono costantemente spiati. La telecamera è puntata sul vialetto di accesso alle abitazioni. Chi ha installato la telecamera ha subito furti di appartamento e intende tutelare la propria sicurezza.

Il vicino non gradisce che siano prese le immagini sugli spostamenti suoi e di chi lo viene a trovare. Garante contro giudici. Per il fatto non c'è una sola regola, ma più regole in conflitto tra loro. Una regola fa prevalere la sicurezza; l'altra la riservatezza. La seconda viene applicata dal garante della privacy; la prima viene applicata, ma non in maniera concorde, dai giudici dei tribunali.

In attesa che una delle autorità si adegui all'orientamento dell'altra, bisogna sapere a cosa si va incontro se si va dall'una o dall'altra. Se si va dal garante, è molto probabile ricevere un ordine di non trattare dati con la telecamera sul vialetto; ma non si deve dimenticare che i provvedimenti sono impugnabili davanti al giudice.

Se si va dal giudice penale, è molto probabile che chi ha messo la telecamera sul vialetto sarà assolto dal reato di interferenze illecite sulla vita privata; se si va dal giudice civile (subito o in opposizione a provvedimenti del garante), bisogna considerare che qualche giudice di merito ritiene vincolanti il provvedimento del garante (divieto di riprese delle parti comuni) e che qualche altro giudice si pronuncia indipendentemente dal provvedimento di garante (e quindi dà il via libere alle telecamere sul vialetto).

Facile constatare un groviglio di incertezze, rispetto al quale l'unica soluzione ragionevole sarebbe l'autoregolamentazione: gli interessati si siedono attorno al tavolo e, cercando di capire le rispettive ragioni, stilano il loro regolamento sulla videosorveglianza del vialetto.

Magari riusciranno a darsi delle regole (contrattuali) sull'oggetto della ripresa, sui tempi delle riprese, sulla conservazione e sulla cancellazione delle immagini, sui costi da condividere e in che misura, ecc. Se questo non è possibile, allora via libera al contenzioso. Ma non dimentichiamo che nelle more di una legge o di un orientamento consolidato della giurisprudenza, qualcuno potrà mettere le telecamere e qualcun altro no, qualcuno dovrà subire di essere ripreso mentre dal cancello di ingresso percorre il vialetto che porta all'uscio di casa sua e qualcun altro, invece, no.

Le varie tesi

Ma passiamo a esaminare i vari passaggi e le varie tesi contrapposte, che sono, tra l'alto, riepilogate dalla sentenza del Tribunale di Avellino.

Non è penale. Non c'è responsabilità penale per interferenze alla vita privata (articolo 615-bis del codice penale): le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono la funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti. Di conseguenza, per i giudici penali, non comportano interferenze illecite nella vita privata le videoriprese del "pianerottolo" di un'abitazione privata, oltre che dell'area antistante all'ingresso di un garage condominiale; le videoregistrazioni dell'ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell'attività di una società commerciale; l'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso.

La legge sulla privacy. L'articolo 5, comma 3, del dlgs 196/2003 dispone che "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del codice della privacy solo se i dati sono destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione".

Alla ripresa di immagini del vialetto non si applica il codice della privacy, perché il trattamento è eseguito dal resistente per finalità esclusivamente personali, relative alla tutela dell'incolumità della famiglia e della proprietà.

Posizione garante privacy. Il garante per la protezione dei dati personali nel suo provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8/4/2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/4/2010), quanto ai trattamenti effettuati per finalità esclusivamente personali, non accompagnati da comunicazione sistematica o diffusione di dati, ha preso una posizione di cautela.

Anche se non si applica la disciplina del codice della privacy, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (articolo 615-bis codice penale), ha scritto il garante, l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (per esempio antistanti all'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) oppure ad ambiti antistanti all'abitazione di altri condomini.

La posizione del tribunale. Se non è penale, siano di fronte a un illecito civile? Alcuni tribunali, come quello di Avellino, che è in buona compagnia, prendono le distanze dal garante. Le indicazioni dettate dal garante, dicono i sostenitori di questo orientamento, non tengono conto, del fatto che le aree comuni non rientrano nei concetti di domicilio, di privata dimora e di appartenenza di essi.

Inoltre, per essere al riparo da occhi indiscreti non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora, ma occorre altresì che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi: se l'azione può essere liberamente osservata dai terzi senza dover ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può avanzare una pretesa di riservatezza.

Quindi, secondo questo filone, le parti comuni di un edificio ben possono essere oggetto di sorveglianza video, contrariamente a quanto affermato nel citato provvedimento del garante.

In sostanza, il garante, nel momento in cui ha dato le indicazioni sopra riportate su quale angolo visuale dovrebbero tenere le telecamere, ha affermato che seguire tale indicazioni è necessario al fine di "evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (articolo 615-bis codice penale).

Però le sentenze penali, hanno escluso che la ripresa relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) oppure ad ambiti antistanti all'abitazione di altri condomini integri di per sé reato, ogniqualvolta si tratti di spazio fisico direttamente e materialmente accessibile nonché visibile da parte di chiunque, senza che sia necessario il consenso di nessuno.

Quindi, nota il tribunale di Avellino, il garante, per mezzo delle indicazioni da lui fornite con il provvedimento del 2010 (relative a evitare che l'angolo visuale della telecamera riprenda "aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti all'abitazione di altri condomini» ha fornito un'interpretazione del reato di cui all'art. 615-bis c.p. in buona parte smentita dalla giurisprudenza di legittimità.

Quindi se le indicazioni del Garante non sono corrette, allora non possono in alcun modo vincolare o condizionare il giudice civile.

I passaggi del giudice civile sono i seguenti:

1. il trattamento di dati effettuato da chi riprende il vialetto, oltre a non essere penalmente rilevante, non è neppure soggetto al codice della privacy;

2. il vialetto oggetto di ripresa da parte della telecamera è spazio fisico direttamente e materialmente accessibile da parte di chiunque (non essendovi alcun cancello o altro ostacolo apposto all'inizio di esso), senza che sia necessario il consenso di nessuno;

3. bisogna tener conto del diritto alla tutela dell'incolumità fisica;

4. ritenere che la telecamera dovrebbe avere un angolo visuale tale da escludere del tutto la ripresa del vialetto di accesso significherebbe frustare del tutto lo scopo dell'apposizione della telecamera, la quale potrebbe a questo punto essere rivolta solo verso l'interno della dimora dell'interessato, senza poter in alcun modo identificare chi percorra il vialetto anche con scopi eventualmente illeciti o penalmente rilevanti di aggressione all'incolumità fisica;

5. l'apposizione della telecamera con angolo visuale relativo al solo vialetto è proporzionata a quanto sia necessario per la tutela dell'incolumità fisica e non viola, nell'ambito del necessario bilanciamento da operare tra diritti aventi entrambi fondamento costituzionale, il diritto alla riservatezza altrui.

 


maggiori informazioni su:
www.federprivacy.it



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