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Telecamere e apparecchiature di videosorveglianza nel condominio

26/01/2010

ROMA - Nel caso in cui un condomino decida di installare sul proprio balcone telecamere e/o apparecchiature di videosorveglianza, egli dovrà rispettare il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti al fine di non violare la privacy degli altri condomini e dunque non incorrere in responsabilità anche penali, così come stabilito dalla Cassazione (sentenza n. 22602 e n. 44156 del 2008). Le telecamere, pertanto, possono essere installate senza che vi sia stato il consenso degli altri condomini, essendo, all'uopo, sufficiente la semplice informazione della presenza delle stesse.

Perché, inoltre, non ci sia illecito, occorre che non vi sia violazione di domicilio, ossia indebita interferenza in uno dei luoghi indicati nell'art. 614, realizzata con apparecchiature di videosorveglianza, e che non vi sia attinenza delle notizie o immagini alla vita privata che si svolge in quei luoghi.
Le spese di installazione, ovviamente, saranno a carico del condomino interessato e sarà, inoltre, suo onere risarcire gli altri condomini in caso in cui lo stesso abbia causato danni ai beni comuni (art. 1102 c.c). L'amministratore dovrà, nel caso di specie, agire in giudizio per la tutela delle parti comuni nel caso in cui il condomino installatore non voglia risarcire ne tanto meno raggiungere un accordo amichevole in tal senso. 


maggiori informazioni su:
http://www.condominioweb.com/condominio/articolo205.ashx



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