giovedì, 28 marzo 2024

W la Privacy

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Telecamere nei luoghi di lavoro: aggiornati i modelli per l'autorizzazione

20/04/2017

ROMA - A poche settimane di distanza dalla prima pubblicazione (avvenuta il 10 marzo), l’Ispettorato nazionale del lavoro ha aggiornato i modelli di istanza di autorizzazione all’installazione di sistemi di sicurezza, organizzazione e protezione del patrimonio che consentono anche il controllo a distanza dell’attività degli addetti, in base al comma 1 del nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. I modelli rimangono tre, ma sono anzitutto diversamente denominati.

Il primo riguarda gli impianti audiovisivi, il secondo le apparecchiature di localizzazione satellitare, il terzo gli altri strumenti di controllo. La finalità della modifica è quella di fornire modelli per ogni tipologia di impianto per il quale si renda necessaria l’autorizzazione. Quanto al contenuto, sono state eliminate alcune incongruenze con la nuova norma di legge (erano state segnalate su Il Sole 24 Ore del 23 marzo).

In particolare, non viene più richiesto al datore di lavoro di dichiarare che il trattamento dei dati raccolti con i dispositivi da installare "avverrà per soddisfare esigenze organizzative o produttive, per tutele del patrimonio aziendale ovvero per la sicurezza sul lavoro".

Questa dichiarazione, infatti, presente nei modelli precedenti, si poneva in netto contrasto con la nuova disposizione di legge, che afferma chiaramente l’utilizzabilità dei dati raccolti (anche tramite i dispositivi soggetti ad autorizzazione) a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (ivi compresi quindi quelli disciplinari e di valutazione della produttività). Conseguentemente, sono state eliminate anche quelle parti del modello che introducevano limiti all’utilizzo dei dati raccolti attraverso i dispositivi Gps relativi, ad esempio, al comportamento del personale.

La modifica è certamente opportuna e apprezzabile, ma rimangono alcune dissonanze rispetto alle novità portate dalla riforma. Suscita anzitutto perplessità il meccanismo stesso delle dichiarazioni che si chiede al datore di lavoro di rilasciare. Attraverso tale meccanismo, infatti, si prescrivono comportamenti specifici, realizzando così una regolazione preventiva non più prevista dalla norma, che viceversa prevede un controllo a valle della legittimità del trattamento. Oltretutto, con il rischio di potenziali sovrapposizioni tra Ispettorato e Garante privacy.

Ne è un esempio la dichiarazione che viene richiesta circa la necessità di un sistema di accesso “a doppia chiave” (con nomina di un rappresentante aziendale e dei lavoratori) alle registrazioni operata dagli impianti audiovisivi. Si tratta di una prescrizione ingiustificata, che neppure il Garante contempla nel suo provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010.

Non solo. Rimane in due dei modelli (impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo) una altrettanto ingiustificata limitazione all’utilizzo dei dati. Si chiede al datore di lavoro di dichiarare che le immagini/informazioni raccolte non saranno diffuse all’esterno, tranne che per la necessità di consegna all’autorità giudiziaria, qualora si verificasse una fattispecie delittuosa.

A parte l’uso improprio del termine diffusione (che nel codice privacy si riferisce alla messa a disposizione di dati a soggetti indeterminati, come tale sempre vietata), ogni restrizione preventiva alla raccolta e all’utilizzo dei dati, anche con il coinvolgimento di soggetti esterni,  come avvocati o investigatori, appare ingiustificata, anche alla luce della disposizione del Codice privacy che consente il trattamento per esigenze difensive (ad esempio in una causa di licenziamento) non limitate a ipotesi delittuose.

Insistendo nel voler impartire, sia pure attraverso il meccanismo indiretto delle dichiarazioni, disposizioni in sede di autorizzazione preventiva, si rischia di restringere la portata innovativa del nuovo articolo 4 attraverso interpretazioni discutibili della normativa privacy.

Articolo a cura di Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy


maggiori informazioni su:
www.federprivacy.it



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