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Lavoro domestico e videosorveglianza

11/02/2017

ROMA - L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 1004 dell’8 febbraio 2017, ha affrontato la questione relativa all’installazione di un impianto di videosorveglianza in un’abitazione privata in cui un lavoratore domestico svolge la propria attività.

L'INL sottolinea che il rapporto di lavoro domestico non viene svolto all'interno di un’impresa organizzata e strutturata, bensì nell’ambito di un nucleo ristretto e omogeneo, che presenta una natura per lo più familiare e risponde alle esigenze proprie di una famiglia.

Il rapporto di lavoro domestico, in virtù delle sue caratteristiche peculiari, gode di una regolamentazione specifica che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 27 del 1974, ha ritenuto legittima. Il rapporto di lavoro domestico è sottratto alla tutela dello Statuto dei lavoratori per cui al caso di specie non sono applicabili gli articoli 2, 3, 4 e 6, Legge n. 300/1970, mentre è applicabile l’articolo 8 che vieta le indagini su profili del lavoratore non attinenti alle sue attitudini professionali.

Nel caso in cui si intenda installare un impianto di videosorveglianza in un’abitazione privata in cui operi un lavoratore domestico non si dovrà chiedere alcuna autorizzazione alla sede competente dell’Ispettorato territoriale. Poiché al lavoro domestico si applica la disciplina sul trattamento dei dati personali, sarà però necessario chiedere allo stesso il consenso preventivo e fornirgli l’informativa di legge.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 115, D.Lgs. n. 196/2003, nell'ambito del rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.

 


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http://www.edotto.com/articolo/videosorveglianza-e-lavoro-domestico



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