ROMA - Con la sentenza n. 6498 del 22 marzo scorso, la Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato che ai fini del licenziamento per giusta causa (furto in azienda) può non essere applicato il divieto di monitorare le prestazioni lavorative dei dipendenti tramite impianti audiovisivi. Il controllo è quindi legittimato se è funzionale a preservare il patrimonio aziendale qualora si sospetti un comportamento scorretto del dipendente e sia necessario comprovarlo. La decisione della Suprema Corte ha evidenziato ciò che è previsto dal comma 2, articolo 4, della Legge 300/1970 che evidenzia la possibilità di installare telecamere a fini organizzativi, produttivi e per la sicurezza sul lavoro. Con questa pronuncia, la Suprema Corte ha quindi affermato che possono essere lecitamente utilizzati impianti e apparecchiature di controllo nei casi in cui l'installazione in azienda sia avvenuta a seguito di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (o con la commissione interna). Le riprese eventualmente effettuate e dalle quali si ricavi un comportamento scorretto del dipendente vanno a integrare gli estremi di una giusta causa di licenziamento.
www.consulentelegaleinformatico.itCorso Specialistico Videosorveglianza e Privacy: approccio pratico tra normativa, impatto privacy, intelligenza artificiale e cybersecurity
Due giornate, sede Allnet.Italia, Bologna
Smart City e Videosorveglianza Urbana integrata: un bene pubblico da preservare tra intelligenza artificiale, videosorveglianza, digitalizzazione, privacy e sicurezza informatica
Corsi in programmazione riconosciuti per il mantenimento e la preparazione alla certificazione TÜV Italia
Webinar23 aprile 2024
Webinar6 maggio 2024
Webinar14 maggio 2024
Webinar21 maggio 2024
WebinarLa cybersicurezza dei sistemi di videosorveglianza
Corso riconosciuto da TÜV Italia
Scenari, tecnologia e formazione sulla sicurezza in formato audio
Un'immersione a 360 gradi nella realtà dell'azienda