venerdì, 29 marzo 2024

News

Normative

Videosorveglianza, non basta la presenza di un cartello dentro un negozio

14/09/2016

MILANO - Per la videosorveglianza all'ingresso non è sufficiente un cartello interno al locale commerciale. Secondo la sentenza della Cassazione civile, sezione II, del 5 luglio 2016 n. 13633, l'avviso deve essere sistemato prima delle telecamere. La pronuncia dà ragione al Garante della Privacy che aveva sanzionato una farmacia per irregolarità dell'informativa. La sanzione è stata annullata dal tribunale, ma ora la Cassazione ha ribaltato il verdetto.

Una farmacia comunale ha ricevuto una sanzione di 2.400 euro per non avere dato una idonea informativa circa la videosorveglianza operata con una telecamera posizionata all'esterno dell'edificio, all'ingresso principale. Oltre a questa telecamera ce n'erano altre tre: una posizionata all'esterno con controllo dell'ingresso secondario; una con osservazione del locale di dispensazione ed una ancora con visione del locale ufficio e smistamento farmaci. Quanto all'informativa era presente un cartello, ma collocato su parete interna della farmacia non visibile all'esterno.

La farmacia ha impugnato la sanzione e, in primo grado, il tribunale ha dato ragione al trasgressore. La pronuncia di primo grado ha fatto leva sul fatto che la prescrizione sull'informativa (e cioè il cartello con l'avviso), da sistemare prima dell'accesso (e non dopo) a un'area videosorvegliata, sarebbe stata esplicitata con il provvedimento generale del garante dell'8 aprile 2010, mentre i fatti, oggetto del giudizio, erano anteriori.

Secondo il tribunale, dunque, all'epoca della contestazione era sufficiente che gli interessati fossero informati del fatto che stavano per accedere oppure che si trovavano in zona videosorvegliata: insomma non ci sarebbe stato l'obbligo unico della preventiva informativa, ma sarebbe stato sufficiente un avviso nel luogo videoripreso.

Di diversa opinione è stata la Cassazione, sollecitata dal garante a rivedere la sentenza del tribunale. Il garante ha evidenziato che, a prescindere dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti generali sulla videosorveglianza, l'articolo 13 del Codice della privacy (dlgs 196/2003) prevede l'obbligo della informativa preventiva quando si trattano dati personali. E la Cassazione ha ricordato che senz'altro l'immagine di una persona costituisce dato personale, trattandosi di dato immediatamente idoneo a identificare una persona a prescindere dalla sua notorietà: l'installazione di un impianto di videosorveglianza all'interno di un esercizio commerciale, allo scopo di controllare l'accesso degli avventori, costituisce, dunque, trattamento di dati personali e deve formare oggetto dell'informativa, rivolta a chi entra nel locale.

Basta il citato articolo 13 a obbligare gli esercenti a posizionare il cartello prima che gli interessati accedano nella zona videosorvegliata. Considerata la novità e l'importanza della materia, la Cassazione ha formulato espressamente il principio di diritto per cui l'installazione di un impianto di videosorveglianza all'interno di un esercizio commerciale, costituendo trattamento di dati personali, deve formare oggetto di previa informativa, resa ai soggetti interessati prima che facciano accesso nell'area videosorvegliata, mediante supporto da collocare perciò fuori del raggio d'azione delle telecamere che consentono la raccolta delle immagini delle persone e danno così inizio al trattamento stesso. La Cassazione fa, poi, un collegamento con il consenso dell'interessato, che, in generale, deve essere informato e, quindi, il cartello dovrebbe, anche per questa ragione, essere sistemato prima della ripresa video.

Si tratta, però, di una riflessione impropria, in quanto per la videosorveglianza, già in base al provvedimento del garante del 2004 (conforme quello del 2010), non è necessario il consenso degli interessati, nel caso in cui la ripresa sia finalizzata a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale, relativamente all'erogazione di particolari servizi pubblici o a specifiche attività (che si svolgono per esempio in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che comportano la presenza di denaro o beni di valore, o la salvaguardia del segreto aziendale o industriale in relazione a particolari tipi di attività).

Costituiscono, quindi, un legittimo interesse, che supera la necessità del consensi preventivo, la raccolta di mezzi di prova e la tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro. L'esclusione del consenso è stata prevista, sempre nel provvedimento del 2004, anche per la videosorveglianza senza registrazione, nei casi in cui le immagini siano unicamente visionate in tempo reale, oppure conservate solo per poche ore mediante impianti a circuito chiuso (Cctv): questo vale in particolare per esercizi commerciali esposti ai rischi di attività criminali in ragione della detenzione di denaro, valori o altri beni (come gioiellerie, supermercati, filiali di banche, uffici postali). Tuttavia la videosorveglianza può risultare eccedente e sproporzionata quando sono già adottati altri efficaci dispositivi di controllo o di vigilanza oppure quando vi è la presenza di personale addetto alla protezione.

Infine, anche se non c'è bisogno del consenso, il Garante, nell'uso delle apparecchiature puntate su aree esterne a edifici e immobili, prescrive di limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti (come vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni).

 


maggiori informazioni su:
www.federprivacy.it



Tutte le news