giovedì, 28 marzo 2024

W la Privacy

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Privacy e videosorveglianza, ragioni a confronto

16/12/2011

di Mirko Bretto, Takeoff Strategies

 

I sistemi di videosorveglianza hanno fatto balzi tecnologici enormi. Partendo dai sistemi analogici in bianco e nero e con bassissima risoluzione, si è arrivati alla produzione e commercializzazione di sistemi di videosorveglianza Over IP in full HD, con la possibilità non solo di catturare immagini ad altissima risoluzione (16 megapixel e 6 frame al secondo), ma anche di abbinare dei software per l'analisi intelligente delle immagini (motion detector), che hanno migliorato l'efficacia di questi sistemi. Integrando poi la videosorveglianza con impianti di sicurezza perimetrale si possono raggiungere standard di efficienza e di sicurezza inimmaginabili fino a tempo fa. Le barriere allo sviluppo tecnologico di questi sistemi sono rappresentate però dai pesanti vincoli in termini di privacy, che ne limitano l'utilizzo. I mercati emergenti, come quelli ad esempio del medio oriente, hanno anteposto tali ragioni a quelle della privacy in virtù della forte necessità di protezione che si evidenzia nelle loro aree. Nei territori occidentali, per converso, il principio della privacy spesso si scontra con le esigenze di sicurezza, soprattutto di strutture pubbliche ed ambienti lavorativi. Facciamo un esempio. Un grande polo scolastico situato nella zona nord di Milano ha subito, per lungo tempo, continui episodi di furto e atti vandalici, con conseguenti costi per il patrimonio scolastico e per l'intera collettività. 

I ripetuti episodi di bullismo minavano poi la sicurezza degli studenti che frequentavano gli istituti del complesso scolastico. Questa grave situazione aveva fatto sì che gli insegnanti e i genitori degli studenti chiedessero l'installazione di un sistema di sicurezza e di videosorveglianza, per reprimere la microcriminalità ed individuare i responsabili degli atti di bullismo. Un impianto di videosorveglianza avrebbe aumentato il senso di sicurezza percepito dagli studenti e dagli operatori scolastici e sarebbe servito come deterrente per tutti i tipi di azioni improprie ai danni del patrimonio pubblico e dei plessi scolastici. Per realizzare questo tipo di impianto la provincia di Milano, competente in materia scolastica, ha dovuto presentare un progetto all'attenzione del garante della Privacy, per sottoporlo ad una verifica preliminare come previsto dall'art 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n 196). Affinché l'impianto di videosorveglianza risultasse rispettoso della privacy degli studenti (come stabilito dall'art. 96 comma 2), ma anche efficace rispetto agli obiettivi prefissati, doveva rispettare alcune caratteristiche tecnico-organizzative. Il progetto prevedeva l'installazione di un sistema di protezione perimetrale a fibra ottica lungo tutta la recinzione e di dodici videocamere brandeggiabili posizionate nelle aree esterne sensibili della struttura. 

Per essere a norma di legge secondo le specifiche richieste in materia di privacy, sono necessarie queste specifiche: a) le immagini vanno archiviate automaticamente senza possibilità di visualizzarle in tempo reale e le aree coperte dalla videosorveglianza devono essere esclusivamente esterne agli edifici scolastici; b) il sistema non può inquadrare i dettagli dei tratti somatici delle persone interessate e tutte le zone vanno segnalate da appositi cartelli a norma di legge, visibili anche nelle ore notturne; c) l'impianto di videosorveglianza può entrare in funzione solo in orari stabiliti e comunque non in orari in cui sia presente personale scolastico in servizio, solitamente nelle ore notturne fino alla riapertura mattutina; d) la visualizzazione delle immagini è consentita esclusivamente, su richiesta dell'autorità giudiziaria, al responsabile dell'istituto, al personale designato incaricato del trattamento delle immagini e ai rappresentanti delle forze dell'ordine; e) la conservazione dei file con le immagini non può infine avvenire per un periodo superiore alle 72 ore, al termine del quale vengono cancellati per sovrascrittura; f) l'installazione del software per la visualizzazione delle immagini e la gestione delle telecamere può avvenire esclusivamente su di un computer posto nell'ufficio di presidenza del relativo istituto; g) la produzione delle immagini su un supporto magnetico o su altro dispositivo portatile può avvenire solamente per essere messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, in seguito a specifica richiesta o alla segnalazione di atti di vandalismo, furti ed eventi dannosi per il patrimonio pubblico. 

Ebbene, utilizzando tutti questi accorgimenti ed attenendosi scrupolosamente a queste regole, il sistema di sicurezza e videosorveglianza può essere installato, con buona pace di bulli e malintenzionati, senza il rischio di incorrere in sanzioni derivanti dalla violazione della legge sulla privacy. Sicurezza e privacy si possono conciliare.



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