MILANO - Come è noto, il testo della riforma del condominio entrerà in vigore il prossimo 18 giugno. L'Art.1122 ter. riguarda gli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni: ”Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136”. La situazione prima della riforma su questa materia presenta un vuoto normativo che in questi anni ha dato origine a diverse sentenze in varie parti di Italia. Nella maggior parte dei casi sono state dibattute questioni circa il numero di condomini necessari per approvare l'installazione delle telecamere di sicurezza o relative al dubbio se fosse necessario o meno il parere degli inquilini, oltre a quello dei proprietari di appartamento.
Si è molto parlato del tema della tutela della privacy, argomento decisamente controverso. Vediamo ora alcuni aspetti fondamentali di questo articolo. In materia di maggioranza, l'articolo rimanda direttamente al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile, che prevede le seguenti disposizioni. In prima convocazione, per l'approvazione di una delibera occorre il quorum di 2/3 del valore della maggioranza per teste, voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell'edificio. In seconda convocazione risulta invece sufficiente la maggioranza degli intervenuti in assemblea, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. Ci si può ora domandare cosa avviene dopo l'avvenuta approvazione dei lavori per l'installazione di un sistema di videosorveglianza.
É necessario siano osservate tutte le precauzioni previste dal provvedimento generale del Garante della privacy. In sintesi, si deve: informare le persone in transito della presenza delle telecamere con cartelli ben visibili; nel caso in cui l'impianto di videosorveglianza sia collegato alle forze dell'ordine, occorre che le persone che passano dinanzi alle telecamere siano informate tramite specifici cartelli. Un altro quesito. Per quanto tempo possono essere conservate le immagini riprese? La risposta è chiara: fatta eccezione per casi particolari, quali ad esempio indagini in corso, i video possono essere conservati fino a un massimo di 24 ore. Si ricorda che la videosorveglianza condominiale non ha nulla a che vedere con la videosorveglianza per scopi personali. Quest'ultima presenta caratteri diversi da quelli della videosorveglianza che interessa le parti comuni di un edificio. Nel caso si intenda installare un sistema di videosorveglianza per scopi personali, l'angolo della visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo pertanto, e sempre, le parti comuni.
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