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Riforma della normativa condominiale: fatta chiarezza sulla videosorveglianza

04/12/2012

ROMA - Come è noto, è in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la riforma della normativa condominiale. In relazione all’installazione dei sistemi di videosorveglianza nei condomini, vengono superati in modo definitivo gli ostacoli che avevano fino a questo momento impedito la diffusione su larga scala negli edifici residenziali. Il nuovo articolo 1122-ter C.C., prevede infatti che il ricorso alla videosorveglianza per la sicurezza nelle parti comuni dei condomini rientri tra le materie che possono essere deliberate a maggioranza semplice degli intervenuti. “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio” (termini disposti dal nuovo art. 1136 C.C, secondo comma).

 

Risultano quindi superati in sede legislativa i dubbi giurisprudenziali che avevano ostacolato il ricorso alla videosorveglianza per la sicurezza delle parti comuni dei condomini: da oggi tale facoltà è attribuita al potere dell'assemblea condominiale. L'amministratore di condominio, a seguito della relativa deliberazione assembleare, sarà in grado di procedere all’acquisto dei sistemi, facendosi carico delle misure previste per la tutela dei dati personali dal provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 22 aprile 2010). Dovranno essere disposti i cartelli informativi, definiti i tempi minimi di conservazione delle immagini, individuate le persone che saranno chiamate a visionare le immagini. Dovrà essere nominato il responsabile incaricato del trattamento e, laddove sia previsto dalla normativa, dovrà essere richiesta la verifica preliminare al Garante. Responsabilità amministrative, penali e civili deriveranno dall'inosservanza degli adempimenti previsti.

 

La nuova disciplina non è riferibile ai sistemi di videosorveglianza installati a protezione di spazi privati (ad esempio, l’appartamento), con i dati che rimangono nell’ambito esclusivamente personale del proprietario. In tali casi, permane l’obbligo ad adottare le previste cautele a tutela dei terzi (art. 5, terzo comma del Codice della tutela dei dati personali). Rientrano in tali ipotesi anche i videocitofoni e dispositivi per la rilevazione e la registrazione di immagini o suoni, oltre ai sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati e delle loro pertinenze (posti auto, cantine, soffitte e box), con le dovute precauzioni così che l’angolo di ripresa non interferisca con pertinenze di terzi. Questo provvedimento legislativo agevola senz'altro l’impiego dei sistemi di videosorveglianza in un segmento di mercato che mostra grandi potenzialità.

 

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