Per garantire la sicurezza nelle proprietà adibite a soggiorni brevi, di natura turistica, sono in arrivo nuove misure di sicurezza. La pubblicazione della legge 1911 lo scorso dicembre, infatti, obbliga i proprietari degli immobili a garantire la conformità degli impianti ai requisiti di sicurezza dettati dalla legislazione vigente (disposizioni ex DM 37/2008), dotando quindi gli spazi con dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio e di estintori portatili d’incendio.
Indicazioni più precise sono state date in riferimento agli estintori d’incendio portatili (una precisazione sulla tipologia di tali dispositivi è rintracciabile al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021), per i quali è stabilito che devono essere posizionati in punti accessibili e visibili, in prossimità degli accessi e nelle vicinanze delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, installati ad una distanza di 200 metri quadrati di pavimento, con l’obbligo di averne almeno uno su ogni piano.
La Redazione approfondisce questa analisi nel seguente articolo.
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