lunedì, 29 aprile 2024

W la Privacy

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Privacy lavoratori, il trattamento dei dati personali deve essere ridotto al minimo

01/03/2024

Con riferimento alla materia del lavoro, la disciplina di protezione dei dati personali prevede che il datore di lavoro può trattare i dati personali, anche relativi a categorie particolari di dati (cfr. art. 9, par. 1 del Regolamento UE 2016/679), dei dipendenti se il trattamento è necessario, in generale, per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi (artt. 6, par. 1, lett. c), 9, par. 2, lett. b), e 4, e 88 del GDPR).

Il trattamento è, inoltre, lecito quando sia “necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento” ovvero, quando “necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato” (artt. 6, par. 1, lett. e), 2 e 3, nonché 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e 2-ter e 2-sexies del Codice).

Il parere del legislatore

Il legislatore nazionale ha definito rilevante l’interesse pubblico per il trattamento “effettuato da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri” nelle materie indicate, seppur in modo non esaustivo, dall’art. 2-sexies del Codice, stabilendo che i relativi trattamenti “sono ammessi qualora siano previsti […] da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”.

Va precisato che datori di lavoro e lavoratori sia nel settore pubblico che in quello privato devono avere consapevolezza del fatto che molte attività svolte normalmente nel contesto dei rapporti di lavoro comportano il trattamento di dati personali relativi ai lavoratori, e talora di dati personali sensibili.

In effetti, i datori di lavoro raccolgono dati personali dei rispettivi dipendenti per numerosi e diversi scopi, fin dall’inizio del rapporto di lavoro o perfino precedentemente ad esso. Nella fase di reclutamento del personale, chi presenta una richiesta di lavoro deve fornire dati personali al datore di lavoro potenziale, il quale generalmente tratta questi dati personali al fine di valutare l’idoneità dei candidati.

La raccolta e il trattamento ulteriore di dati personali dei lavoratori proseguono per l’intera durata del rapporto di lavoro. Queste attività di trattamento riguardano, in condizioni normali, tutti i dati personali che il datore di lavoro ha chiesto e/o ottenuto dai propri dipendenti.

Michele Iaselli -  Avvocato, Coordinatore del Comitato Scientifico di Federprivacy - prosegue nel suo articolo questa interessante disamina.

Il link per la lettura del testo integrale


maggiori informazioni su:
www.federprivacy.org



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