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W la Privacy

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Il diritto di accesso alla registrazione video di un esame, qualche chiarimento

21/07/2022

L'accesso alle riprese video è possibile in versione integrale e in chiaro, anche se sono ripresi terzi. Il Garante privacy della Finlandia (decisione del 5/5/2022 resa nel caso n. 1788/152/22) ha ordinato a una università di consegnare all'interessato una registrazione video di un esame, nonostante nel video risultassero altri studenti. Una decisione applicabile anche in Italia.

Sempre garantito l'accesso alle riprese video di un esame

Il Garante ha ritenuto che l'università abbia sbagliato nel negare il diritto di accesso (articolo 15 del Regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679, Gdpr).L'illegittimità è stata dimostrata dal fatto che l'ateneo non ha provato in che modo la consegna della copia avrebbe potuto danneggiare gli altri studenti.

Nel caso specifico l'ateneo si era limitato a citare l'articolo 15 Gdpr, aggiungendo solo che non era tecnicamente possibile fare una copia della registrazione che mostrasse solo l'interessato.

Il garante finlandese ha sconfessato l'università e ha formulato un principio applicabile anche in Italia, considerato che il Gdpr è direttamente applicabile in tutti gli stati Ue. Nel dettaglio il Garante ha sottolineato che, per negare la copia delle immagini dell'interessato contenute nel video, non basta un generico riferimento alla privacy di altri, ma bisogna dimostrare il pregiudizio concreto ed effettivo per i terzi.

In quest'ultimo caso occorre bilanciare gli interessi contrastanti, considerando le circostanze dei singoli casi e la probabilità e la gravità dei rischi. A tale riguardo, infine, va presa in considerazione la possibilità di usare misure tecniche come l'anonimizzazione del volto delle altre persone.

Articolo di Antonio Ciccia Messina


maggiori informazioni su:
www.fedeprivacy.org



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