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W la Privacy

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Il Garante interviene in merito ai dispositivi di localizzazione dei veicoli in ambito lavorativo

16/12/2011

ROMA - Recentemente il Garante per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti, si è espresso in merito ai sistemi di localizzazione dei veicoli. Utilizzati nell'ambito di un rapporto di lavoro per soddisfare esigenze diverse, organizzative e di sicurezza, questi sistemi consentono di localizzare la posizione dei lavoratori assegnatari dei veicoli stessi. I dati relativi, essendo direttamente o indirettamente associati ai lavoratori, costituiscono però anche informazioni personali riferibili a questi ultimi e devono pertanto essere adeguatamente trattati. In relazione a questo argomento, il Garante ha adottato nel tempo alcune decisioni. Già il "Gruppo di lavoro articolo 29", nel Parere 13/2011, era dedicato alla protezione dei dati relativo ai servizi di geolocalizzazione su dispositivi mobili intelligenti (WP 185, adottato il 16 maggio 2011, p. 15). In esso si afferma che "il datore di lavoro deve evitare il monitoraggio costante. I dispositivi di tracciamento dei veicoli non sono dispositivi di tracciamento del personale. La loro funzione consiste nel rintracciare o monitorare l'ubicazione dei veicoli sui quali sono installati.

I datori di lavoro non dovrebbero considerarli come strumenti per seguire o monitorare il comportamento o gli spostamenti di autisti o di altro personale, ad esempio inviando segnali d'allarme in relazione alla velocità del veicolo". Inoltre, riconoscendo che "il consenso come motivo di legittimazione del trattamento è problematico in un contesto lavorativo", ha auspicato che i datori di lavoro devono accertarsi che sia possibile dimostrare la necessità di vigilare sull'esatta ubicazione dei dipendenti per una finalità legittima e valutare tale necessità a fronte dei diritti e delle libertà fondamentali dei dipendenti. Come è facile intuire, la materia è complessa e ricca di implicazioni. Fermo restando che:il trattamento dei dati di localizzazione deve formare oggetto di notificazione al Garante, in linea generale i principi espressi su questo tema dal Garante stesso nell'ottobre scorso si ispirano a quelli sopra indicati e possono essere sintetizzati come segue. Devono essere individuate le condizioni di liceità e necessitàopportunità di tali trattamenti, dando attuazione all'istituto del c.d. bilanciamento di interessi; oltre alla disciplina di protezione dei dati personali, deve essere rispettata la disciplina dettata dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, relativa alla tutela della libertà e dignità dei lavoratori; se sono adottate tutte le garanzie previste, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono effettuare lecitamente il trattamento dei dati personali (diversi da quelli sensibili) anche in assenza del consenso degli interessati.

Il Garante precisa che per il conseguimento di ciascuna delle finalità possono formare oggetto di trattamento solo i dati pertinenti e non eccedenti (ubicazione del veicolo, distanza percorsa, tempi di percorrenza, carburante consumato, velocità media del veicolo). Per quanto riguarda i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali eventualmente trattati, questi devono essere commisurati alle finalità in concreto perseguite. Un dato importante riguarda i lavoratori, ai quali dovranno essere forniti gli elementi informativi prescritti dall'art. 13 del Codice, unitamente a compiuti ragguagli sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del sistema, in modo che risulti evidente che il veicolo è soggetto a localizzazione (dovranno essere collocati all'interno dei veicoli vetrofanie recanti la dizione "veicolo sottoposto a localizzazione").

Chi desiderasse conoscere in dettaglio il provvedimento: www.garanteoprivacy.it (doc.web n. 1850581).



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