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Qualificare l’installatore di sicurezza: la Dichiarazione di Conformità

09/05/2019

di Paolo Gambuzzi - Vice-presidente di A.I.P.S.

La documentazione obbligatoria per legge e la conoscenza delle norme che definiscono la “regola dell’arte” di un’installazione sono requisiti imprescindibili per l’installatore professionale di sistemi di sicurezza. In Italia dal 2008 è in vigore il DM n. 37, ma ad oltre 10 anni dall’entrata in vigore è ancora misconosciuto o malcompreso, in particolare per la predisposizione della Dichiarazione di Conformità, cioè la “carta di identità” dell’impianto.

Secondo la legge, le imprese tenute al rilascio della Dichiarazione realizzano questi impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alle normative vigenti e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi (art.6). 

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalle norme, comprese quelle di funzionalità dell’impianto (ricordiamo i modelli di Foglio di Collaudo predisposti da AIPS), l’installatore rilascia al committente la Dichiarazione di Conformità, di cui fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto, e gli allegati previsti: copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, ecc. 

Occhio al progetto

Il progetto deve obbligatoriamente essere predisposto da un professionista iscritto all’albo (progettista) solo in alcuni casi: 

• per impianti elettrici o di automazione
- in utenze condominiali o domestiche aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o in utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;

• per impianti elettronici quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

• per impianti di protezione antincendio se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Negli altri casi, il progetto può essere redatto dal Responsabile tecnico dell’impresa installatrice: l’elaborato tecnico è in quel caso costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera.

Dichiarazione di Conformità 

La Dichiarazione di Conformità va redatta sulla base del modello di cui all’all. 1 del Decreto 19 maggio 2010 e prevede l’indicazione della conformità alla specifica normativa: norme CEI ed UNI per gli impianti antintrusione, antincendio, TVCC e controllo accessi. Ovviamente vanno citate le norme che sono state effettivamente seguite nell’installazione. C’è l’obbligo di conservazione (una copia presso l’azienda installatrice) e consegna al Committente (una copia) e allo Sportello Unico del Comune (una copia) dove è situato l’impianto oggetto dell’installazione. La Dichiarazione va redatta sia per i nuovi impianti, sia in caso di trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria di un impianto. In questi ultimi casi dovrà essere allegata la precedente Dichiarazione di Conformità di realizzazione dell’impianto: se non reperibile, l’installatore o il progettista dovranno accertare la corrispondenza dell’impianto alla regola dell’arte, predisponendo una Dichiarazione di Rispondenza.

La documentazione obbligatoria per legge e la conoscenza delle norme che definiscono la “regola dell’arte” di un’installazione sono requisiti imprescindibili per l’installatore professionale di sistemi di sicurezza. In Italia dal 2008 è in vigore il DM n. 37, ma ad oltre 10 anni dall’entrata in vigore è ancora misconosciuto o malcompreso, in particolare per la predisposizione della Dichiarazione di Conformità, cioè la “carta di identità” dell’impianto.

La versione integrale dell’articolo riporta tabelle, box o figure, per visualizzarle apri il pdf allegato. 

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www.aips.it



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