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Trattamento dati per ragioni di giustizia e polizia

21/09/2018

di Marco Soffientini - Docente Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza; esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie; Privacy Officer certified in accordo a ISO/IEC 17024:2003; Coordinatore Nazionale Comitato Scientifico Federprivacy; membro dell’Istituto Italiano per la Privacy; membro Comitato di Delibera TUV Italia per lo schema CDP e docente Ethos Academy www.academy.ethosmedia.it

L’8 giugno 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti in materia penale (G.U. n. 119 del 24 maggio 2018). Un’importantissima novità di particolare rilievo per il nostro comparto.

In particolare, il testo normativo adegua la normativa nazionale alla direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento, da parte delle autorità competenti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Come precisato dal secondo comma dell’articolo 1, il decreto si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro - e la prevenzione di - minacce alla sicurezza pubblica.

IL DECRETO

Il Decreto, suddiviso in otto Capi, si compone di cinquanta articoli, dedicati a specifici aspetti della materia, che rinviano al regolamento (UE) 2016/679, nelle parti il cui contenuto risulta coincidente con la direttiva. Le nuove norme sostituiscono e abrogano (vedi articolo 49 D.lgs n.51/2018) le regole contenute nel Codice della privacy per quel che concerne i trattamenti dei dati per ragioni di giustizia e quelli da parte delle Forze di polizia. Pertanto, tutti i trattamenti effettuati per finalità di polizia da ora in poi non vedono più l’applicazione dell’art. 53 D.Lgs n. 196/2003, bensì la nuova normativa (si pensi ad esempio alla videosorveglianza effettuata dalle forze di polizia per fini di pubblica sicurezza. V. Provv. Aut. Gar. 08.04.2010).

LE NOVITÀ

Diverse sono le novità introdotte dalla nuova disciplina: si va dalla nomina anche nei tribunali e nelle Procure di un responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO Data Protection Officer) con compiti di consulenza e vigilanza interna (vedi articoli 28-30), alla compilazione di un registro dei trattamenti con piano di sicurezza concernente gli strumenti di trattamento. Infine, va rilevato che la nuova disciplina introduce nuove ipotesi di reato che vanno dal trattamento illecito di dati (art. 43), alla falsità in atti e dichiarazione al Garante (art. 44) fino all’inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 45). Tutte le fattispecie sono punite con la pena della reclusione e con la pena accessoria della pubblicazione della sentenza ex art. 36 c. 2 e 3 c.p. 



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