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Il badge in cantiere

24/07/2017

dalla Redazione

Dal 2006 è obbligatorio per chi opera nei cantieri. A prescriverlo è il D. Lgs. 81/2008, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Ma a distanza di oltre dieci anni dall’entrata in vigore della legge regna ancora una gran confusione. Che dimensioni deve avere il tesserino di riconoscimento, come deve essere fatto, quali dati deve contenere, quali tipi di lavoratori devono esserne provvisti, chi deve rilasciarlo, quali sono le sanzioni in caso di mancate emissione o esposizione? In questo articolo, a&s Italy cerca di fare un po’ di chiarezza.

L'obbligo della tessera di riconoscimento per chi opera nei cantieri di lavoro e le caratteristiche della stessa sono attualmente regolati dal d. lgs. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), coordinato con il successivo d. lgs. 106 del 3 agosto 2009 (disposizioni correttive e integrative). L’ultimo aggiornamento è di giugno 2016. Il decreto, in sintesi, prescrive gli obblighi sia per chi è tenuto a rilasciare la tessera (il datore di lavoro), sia per chi deve disporne ed esporla (lavoratore), nonché le sanzioni in caso di mancata osservanza della normativa vigente. In Italia, come spesso accade, le leggi non sono mai abbastanza chiare e complete anche quando si tratta di una questione molto semplice come in questo caso. A ciò si aggiunge poi la mania di noi italiani di trovare il pelo nell’uovo in ogni disposizione legislativa. Risultato: una gran confusione. Questo articolo, a legislazione ormai consolidata, cerca di fare un minimo di chiarezza. Il continuo richiamo a leggi, articoli, commi e così via, può risultare poco agevole per chi legge, ma è necessario per rendere l’argomento chiaro ed esaustivo.

UNO SGUARDO AL PASSATO

L’obbligo della tessera di riconoscimento nei cantieri viene introdotto in Italia dall’art. 36 bis (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro) contenuto nel D. L. 223/2006, convertito successivamente dalla L. 248/2006, in vigore dal primo ottobre 2006. L’art. 36 bis, al c. 3 prescrive che, nell’ambito dei cantieri “edili”, i datori di lavoro devono munire il personale occupato di una “apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”. I lavoratori sono tenuti a “esporre detta tessera di riconoscimento”. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Con la circolare 29 del 28 settembre 2006, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che il campo di applicazione della normativa va individuato con riferimento a tutte le imprese che svolgono le attività nell’ambito dei cantieri “edili” di cui all’Allegato I del d. lgs. 494/1996. La tessera, dunque, è obbligatoria solo nei cantieri edili? Eh no!L’art. 6 della L. 123 del 3 agosto 2007 (poi abrogato in quanto sostituito dall’attuale d. lgs. 81/2008) estende, a partire dal 25 agosto 2007, l’obbligo della tessera di riconoscimento a tutto il mondo degli appalti e affidamento di lavori a imprese esterne e lavoratori autonomi. Successivamente, l’adozione della tessera nell’ambito dei cantieri di lavoro (tutti) è regolamentata dal d. lgs. 81/2008, tutt’oggi in vigore, nel Capo III (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro) Sezione I (Misure di tutela e obblighi) e nel Capo IV (Disposizioni penali) Sezione I (Sanzioni).

L’OBBLIGO DI RILASCIARE LA TESSERA

L’obbligo di rilasciare la tessera di riconoscimento spetta sia al datore di lavoro per i propri dipendenti, sia al lavoratore autonomo per se stesso. Per i lavoratori dipendenti tale obbligo è sancito dall’art. 18 del d. lgs. 81/2008, mentre per il lavoratore autonomo dall’art. 21 dello stesso decreto. L’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), al c. 1 lett. u specifica che spetta ai datori di lavoro e ai dirigenti, “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento”. L’art. 21 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi), al c. 1 lett. c, specifica che i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono “munirsi di apposita tessera di riconoscimento”. Come se non bastasse, sempre nel d. lgs. 81/2008 art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione), il c. 8 ribadisce che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice “deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento”.

CARATTERISTICHE DELLA TESSERA

Come debba essere realizzata questa tessera di riconoscimento è però un rebus. Le caratteristiche sono indicate sommariamente nell’art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) c. 1 lett. u, nell’art. 21 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi) c. 1 lett. c. e nell’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione). L’art. 18 c. 1 lett. u specifica che la tessera deve essere corredata “di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro”. L’art. 21 c. 1 lett. c dice che la tessera deve essere “corredata di fotografia, contenente le proprie generalità”. L’art. 26 c. 8, infine, specifica che la tessera di riconoscimento deve essere “corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”. Cosa intende il legislatore per “generalità del lavoratore”, si sono chiesti in molti? A questa domanda viene in soccorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Con la circolare 29/2006 del 28 settembre 2006, prot. 25/I/4192, il Ministero precisa che “i dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l’inequivoco e immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera, inoltre, deve indicare il nome o la ragione sociale dell’impresa datrice di lavoro”. Quando sembra essere tutto abbastanza chiaro, qualcuno poi tira in ballo la privacy: questi dati sono sproporzionati! Interviene quindi di nuovo il Ministero. Nell’interpello 41/2008 del 3 ottobre 2008 Prot. 25/I/0013426 (Art. 9, d. lgs. 124/2004 – art. 36 bis, c. 3, D. L. 223/2006 convertito dalla L. 248/2006 – dati da riportare sul tesserino di riconoscimento per il personale occupato nei cantieri edili e rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali), il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali precisa che l’elemento “data di nascita” è indispensabile ovvero non è “sproporzionato” e, quindi, non può essere omesso nonostante il parere contrario espresso dal Garante della privacy. Ci siamo, allora: fotografia, nome e cognome e data di nascita. Niente affatto! Ad introdurre ulteriori elementi è la L. 136 del 13 agosto 2010, pubblicata sulla G. U. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010 e relativa al piano straordinario contro le mafie.  L’art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri), infatti, prescrive che la tessera di riconoscimento di cui all’art. 18 c. 1. lett. u del d. lgs. 81/2008 “deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione”. Dice ancora l’art. 5 che, nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21, c. 1, lett. c, “deve contenere anche l’indicazione del committente”. Allo stato attuale si può ragionevolmente ritenere che, per quanto riguarda il lavoratore, oltre alla fotografia a colori nel classico formato per documento d’identità, siano sufficienti i seguenti dati anagrafici: cognome, nome, data di nascita, data di assunzione. E il luogo di nascita, la mansione, l’eventuale numero di badge…? Facoltativi. Per quanto concerne, invece, il datore di lavoro, anche se non sono state fornite indicazioni ufficiali, si possono ritenere sufficienti i seguenti dati: denominazione o ragione sociale (ed eventuale logo), indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA. Le altre informazioni da riportare, ove richiesto, riguardano il nome del committente (anche in questo caso dovrebbero essere sufficienti gli stessi dati previsti per il datore di lavoro) e l’autorizzazione al subappalto (numero e data). Nessuna disposizione è stata emanata in merito alle caratteristiche costruttive e dimensionali della tessera. Essa, pertanto, può essere costituita da un semplice cartoncino oppure dal tradizionale supporto in PVC o altro materiale, può essere di formato standard carta di credito ISO/IEC 7810 (85,60 x 53,98 x 0,76 mm) oppure a proprio piacimento. Può integrare o meno una o più tecniche di riconoscimento automatico quali il codice a barre (lineare o bidimensionale), la banda magnetica la tecnologia RFId (Radio Frequency Identification) ecc.

L’OBBLIGO DI ESPORRE LA TESSERA

L’obbligo di esporre la tessera è stabilito dall’art. 20 (Obblighi dei lavoratori) del d. lgs. 81/2008. Dice appunto l’art. 20 al c. 3 che i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto “devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”. Tale obbligo “grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

In caso di mancate emissione od esposizione della tessera di riconoscimento, lo stesso d. lgs. 81/2008 stabilisce le sanzioni in capo rispettivamente ai datori di lavoro e ai lavoratori. Inizialmente, la sanzione relativa al datore di lavoro per il mancato rilascio della tessera è stabilita dall’art. 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente). Il c. 4 lett. h precisa, infatti, che in caso di violazione dell’art. 18 c. 1 lett. u, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti “con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro”. In seguito alla revisione del regime sanzionatorio (d. lgs. 112 del 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla L. 133 del 6 agosto 2008), la sanzione viene soppressa (art. 39 c. 12). E perché mai? L’obbligo di rilasciare la tessera non è previsto solo dall’art. 18, ma anche dall’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione). L’art. 55 c. 5 lett. i del d. lgs. 81/2008 specifica che in caso di violazione (dell’art. 26 c. 8 appunto), il datore di lavoro e il dirigente sono puniti “con la sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60 a 548 euro per ciascun lavoratore”. La sanzione per la mancata esposizione della tessera da parte del lavoratore dipendente o lavoratore autonomo (obbligo previsto dall’art. 20 c. 3), invece, è stabilita dall’art. 59 (Sanzioni per i lavoratori). Il c. 1 lett. b specifica che, in caso di inosservanza delle disposizioni di legge, il lavoratore è punito “con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro”.

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