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Compliance Privacy e allegato K CEI 79.3: le nuove sfide dell’installatore

09/10/2016

di Giovanni Villarosa, Laureato in Scienze dell’Intelligence e della Sicurezza, esperto di Sicurezza Fisica per Infrastrutture, Chief Security Officer e Data Protection Officer, Giovanni Villarosa è anche Vice Presidente di SECURTEC (Associazione culturale, composta da security manager certificati, che si occupa di tematiche legate al mondo - logica e fisica - per la protezione di infrastrutture complesse e critiche).

Le recenti normative tecniche adottate nel settore degli impianti elettrici/elettronici stanno rivoluzionando un comparto specifico come quello della videosorveglianza e mettendo gli installatori di fronte a scelte “formative” ormai non più rimandabili. La norme CEI 79.3- 2012, come anche il nuovo regolamento EU sulla protezione dei dati personali entrato in vigore il 25 maggio scorso, impongono a tutti i professionisti di avere e mantenere nel tempo un certo “skill” professionale, che non possa più celare eventuali limiti tecnico-conoscitivi delle norme, dei regolamenti, e delle leggi settoriali in vigore.

In qualsiasi ambito tecnico, ed in particolare nel settore elettrico ed elettronico, si impone, per realizzare gli impianti, la cd “regola d’arte”, ovvero l’obbligo legis, il rispetto delle normative di sicurezza che sono articolate in due tipologie di riferimento: norme giuridiche e norme tecniche. Com’è noto, la conformità alla regola d’arte è obbligatoria ed è stata stabilita, per tutti gli apparati e gli impianti tecnici, dall’art. 1 della legge N° 186/1968, tuttora in vigore, e rafforzata sempre di più negli anni, ad esempio dalla legge N° 46/1990, oggi parzialmente abrogata, ma ancora in forza con gli artt. 8,14,16. A seguito di alcune modifiche legislative intervenute dopo il 1990, nel settore impiantistico tecnico, il MISE con il DM N°. 37/2008 emana un nuovo regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11 – quaterdecies, com. 13, let. a della legge N° 248/2005-, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di “installazione degli impianti all’interno degli edifici”, cui progettisti ed installatori devono, tuttora, attenersi. La conoscenza delle norme e la distinzione tra norma giuridica e norma tecnica è pertanto il presupposto fondamentale per un approccio corretto, un approccio “compliance” alle problematiche installative degli impianti, che devono sempre essere realizzati conseguendo quel “livello di sicurezza accettabile” che non è mai assoluto, ma che, al progredire della tecnologia, è determinato e regolato dal legislatore e dal normatore.

NORME GIURIDICHE

Le norme giuridiche sono tutte le norme dalle quali scaturiscono le regole di comportamento dei soggetti. Sono di norma obbligatorie e sono emesse dagli organi legislativi nazionali ed europei. In relazione all’organo che le emette si dividono in: nazionali, regionali, ecc.; rientrano in questa categoria Leggi, DPR, Decreti legislativi, Ordinanze.Tra quelle extranazionali o Comunitarie si annoverano le Risoluzioni, le Direttive e le Raccomandazioni. In settori particolari, quale ad esempio la sicurezza nel suo complesso, ovvero “security & safety”, ambiti dove ricadono gli impianti antintrusione, videosorveglianza, accessi, rivelazione fumi e incendio, fortemente caratterizzati da complessità tecnica e dalla necessità di un continuo aggiornamento, le norme giuridiche non entrano nel merito di requisiti tecnici di dettaglio, ma rinviano per questi alle norme tecniche.

NORME TECNICHE

La norma tecnica è definita a livello europeo (norma UNI CEI EN 45020) come il “documento, prodotto mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto”. Le norme tecniche non sono per loro natura obbligatorie: diventano obbligatorie nel momento in cui una legge o un’altra norma legislativa fa espresso riferimento ad esse. La loro applicazione costituisce un metodo corretto per soddisfare norme di legge generiche, in quanto garantiscono un livello minimo di sicurezza per realizzare un impianto “a regola d’arte”. Gli impianti di sicurezza, analogamente a tutti gli altri impianti tecnici, devono essere sempre progettati e installati a regola d’arte, ovvero secondo requisiti tecnici minimi che consentono a un determinato apparato/ impianto di funzionare correttamente, in sicurezza e in piena efficienza. I requisiti in questione sono contenuti nelle norme di tecniche emanate dagli Enti nazionali (CEI e UNI), europei (CENELEC e CEN) e internazionali (IEC ed ISO) preposti alla normazione tecnica. In Italia, le norme EN, ISO ed IEC vengono recepite e pubblicate dai corrispondenti Enti CEI e UNI. E allora sorge spontanea una domanda, o forse due: chi sarà l’installatore di domani? E quale sarà la qualificazione dell’installatore di sistemi di sicurezza?

CEI 79.3-2012, ALLEGATO K

Oggi la necessità di ricercare modi e mezzi per l’identificazione della figura “esperta e professionale” dell’installatore è pari all’importanza di definire regole e requisiti certi. La norma CEI 79.3-2012, e le disposizioni dell’Allegato K in essa contenute, tracciano le competenze dei soggetti che operano nell’ambito della fornitura di servizi di “security”, propri del settore degli impianti di sicurezza anticrimine (intrusione, rapina, videosorveglianza, accessi ecc.), e rimandano tale certificazione ad un ente terzo. L’allegato definisce due figure professionali, separate ma interdipendenti: l’Esperto in impianti di sicurezza e l’Esperto nell’installazione, manutenzione e riparazioni degli impianti di sicurezza.

ESPERTO IN IMPIANTI DI SICUREZZA

La prima figura professionale voluta dalla norma, fortemente analitica, rappresenta il gradino più “alto” nella definizione, progettazione e gestione di un impianto di sicurezza fisica; si occupa, forte del trinomio esperienza+ conoscenza+capacità, della pianificazione progettuale degli impianti, valutandone correttamente i rischi e la funzionalità progettuale. Si tratta di un professionista dalla caratura spiccata (deve conoscere project management, risk analysis, risk evaluation, progettazione, applicazioni delle leggi e normative, validazione finale del progetto); giocoforza, deve quindi mantenersi continuativamente aggiornato su evoluzione legislativa; evoluzione della normativa tecnica; evoluzione delle tecnologie di settore; evoluzioni delle metodologie applicative; evoluzione dei processi di security.

ESPERTO IN INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA

La seconda figura, prettamente operativa, pone in essere tecnicamente l’impianto previsto nel progetto esecutivo: è un professionista che avrà capacità tecnica, conoscenza, e l’esperienza necessaria per poter pianificare, installare, mantenere e riparare correttamente tutti gli impianti di sicurezza a lui affidati. Come per la figura dell’esperto tecnico, anche gli installatori si manterranno “evoluti & skillati” nel tempo: occuparsi degli impianti di sicurezza, della loro installazione e messa in servizio, della manutenzione, identificazione dei guasti e conseguenti riparazioni significa sottostare a un continuo percorso formativo, paritetico per argomenti a quello previsto per l’esperto tecnico progettista.

CERTIFICAZIONE VOLONTARIA

Con la pubblicazione della Legge N° 4/2013 “Disposizioni in Materia di Professioni non Organizzate” il legislatore favorisce la diffusione della certificazione volontaria dei professionisti, sviluppata proprio per aumentare il livello qualitativo dei servizi professionali, che – ricordiamolo - costituisce un atto volontario da parte del professionista e rappresenta l’attestazione, tramite un ente terzo e indipendente, delle sue competenze professionali. La certificazione è basata su evidenze oggettive ottenute dall’ente attraverso una valutazione equa, trasparente, indipendente ed imparziale delle conoscenze (formazione) e delle abilità (competenza), rispetto ad uno specifico schema di certificazione. E proprio su questa strada che ci siamo mossi da mesi con il TUV Italia, e con Ethos Academy: abbiamo creato spontaneamente un tavolo di lavoro, un laboratorio di ragionamenti che ponga in essere le basi necessarie e utili alla creazione, e alla validazione, di un processo formativo e certificativo, tagliato prima, e cucito poi, proprio sulle figure professionali previste dalla normativa CEI 79.3, e declinate nel suo allegato K. Una sfida importante, dalla quale non ci tireremo indietro, a tutto vantaggio dei futuri professionisti della Security 3.0.



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