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Controllo a distanza dei lavoratori: vietato puntare telecamere sui dipendenti

19/06/2013

di Valentina Frediani, Avvocato esperto in Videosorveglianza, Privacy e Diritto Informatico

 

Telecamere e dipendenti. L’annosa questione del controllo a distanza dei lavoratori torna a far discutere. Ad innescare il dibattito questa volta è stata l’ispezione condotta dalla questura di Genova all’interno di un esercizio di una nota catena commerciale, in seguito alla quale è stato disposto il blocco del trattamento dei dati effettuato tramite il sistema di videosorveglianza. I controlli eseguiti dall’Autorità competente hanno evidenziato numerose irregolarità, mediante le quali la società avrebbe violato in più punti l’accordo sottoscritto con i sindacati per il posizionamento e l’installazione di impianti di videoripresa sul luogo di lavoro.

 

Tra le infrazioni più evidenti è stata rilevata una videocamera che, anziché essere posizionata per finalità di sicurezza, era orientata verso il sistema di rilevazione degli accessi dei dipendenti, favorendo il controllo a distanza degli stessi. Così facendo è stato contravvenuto il principio più volte ribadito dal Garante secondo cui “nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa, pertanto è vietata l’installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l’osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell’orario di lavoro e la correttezza nell’esecuzione della prestazione lavorativa (ad esempio orientando la telecamera sul badge)”. Ma non è finita qui. E’ emerso infatti che le immagini raccolte tramite registrazione erano fruibili con modalità differenti rispetto a quelle concordate. Inoltre, anche la cartellonistica impiegata per segnalare la presenza delle telecamere non risultava in regola, in quanto non sufficiente nel numero, posizionata in punti poco visibili (quale ad esempio la parete retrostante un espositore) e inadeguata dal punto di vista delle informazioni. 

 

Gestione dell'impianto

Per quanto riguarda la gestione dell’impianto, essa era stata affidata ad un consorzio di ditte esterne il quale impiegava personale non qualificato, privo della licenza prefettizia di “guardia particolare giurata”, indispensabile per condurre attività anti-rapina e anti-taccheggio e non incaricato al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. III. 3 dicembre 2010. N. 1821), la quale afferma che “ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto terzi esige la licenza del prefetto, indipendentemente dalle modalità operative con le quali viene espletata”.

Sulla sentenza, a fronte di quanto rilevato dalle indagini, si legge infatti che “al personale della ditta incaricata, compreso quello che opera nella sala monitor, non è stata consegnata lettera di incarico in relazione all'attività effettuata […] né sono stati designati incaricati del trattamento, né consta che agli stessi siano state impartite istruzioni circa le operazioni di trattamento effettuate, in difformità da quanto previsto dall'art. 30 del Codice; il personale in servizio presso la società, inoltre, non è risultato in possesso del decreto di riconoscimento della qualifica di guardia particolare giurata di cui alL'art. 134, R.D. 18 giugno 1931, n. 773”.

 

Le disposizioni adottate dal Garante della privacy non solo hanno imposto al titolare dell’esercizio di provvedere al risanamento delle violazioni accertate, ma anche il blocco del trattamento dei dati eseguito per mezzo del sistema di videosorveglianza. Nel provvedimento il Garante “dichiara illecito, nei termini di cui in motivazione, il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza installato presso l´esercizio commerciale di Genova, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice e, in attesa dell'adozione di idonee misure volte a rendere conforme al quadro normativo vigente il trattamento effettuato, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, dispone il blocco del trattamento dei dati personali effettuato mediante lo stesso”.

E’ stata inoltre trasmessa una copia degli atti e del provvedimento all’autorità giudiziaria per poter stimare eventuali illeciti penali commessi.

 



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