giovedì, 25 aprile 2024

Articoli

Videosorveglianza, lettura targhe e privacy

11/01/2012

di Anna Veltri

A seguito delle numerose richieste pervenute dai lettori, abbiamo deciso di attivare un servizio di consulenza on demand su alcun tematiche di particolare interesse. La Redazione di a&s Italy mette quindi a disposizione dei lettori il proprio team di professionisti e di autorevoli esperti per ascoltare e risolvere le problematiche che verranno loro sottoposte. Il primo quesito che ci è pervenuto riguarda l'annoso problema della videosorveglianza e della privacy, questa volta calata nello specifico della lettura targhe nel parcheggio di una grossa attività commerciale e della generazione di una black list delle targhe ritenute sospette. Sentite cosa risponde il nostro legale di fiducia in questa prima parte di articolo (per la seconda parte si rimanda ad a&s Italy n. 13/2012).

Il quesito

Location: parcheggio privato di un centro commerciale.

Intervento: integrare sui varchi di ingresso al parcheggio alcune telecamere dedicate alle lettura targhe. La registrazione video relativa al passaggio dei veicoli sarà mantenuta negli archivi per 24h con relativa cancellazione dei filmati tramite sovrascrittura. Ad integrazione si vorrebbe generare una black list delle targhe ritenute sospette per la tutela del patrimonio. La generazione della lista sarebbe gestita dal locale Sicurezza dello store a fronte di segnalazioni/atti vandalici/comportamenti sospetti che vengono rilavati all'interno del parcheggio dal possessore dell'auto.

Attività: rilevata la targa sospetta e verificatane la presenza in black list, l'azione che il locale Sicurezza esegue sarà preventiva perché terrà monitorato il "sospetto" con il sistema di videosorveglianza interno, e nello stesso tempo sarà deterrente, grazie al posizionamento delle guardie nei pressi dell'area a rischio, al fine di prevenire atti vandalici. La lista è necessaria per la tutela del patrimonio ed è utilizzata solo per questo fine. Si noti che il software per gestire questa attività è legato al prodotto utilizzato e non ha funzione invasiva. Gli operatori che presidiano il locale Sicurezza sottoscrivono infine un'informativa per la non divulgazione dei dati trattati.

Quesito: è possibile gestire una black list di questo tipo (database contenente il solo numero di targa sospetto senza riferimento e/o abbinamento a persone fisiche – giuridiche ed auto)? Qual è il tempo massimo per la conservazione? Come ditta installatrice, dobbiamo attenerci a particolari specifiche? E il nostro committente? Nel caso la soluzione proposta non fosse implementabile, esistono analoghi interventi autorizzati?

Il parere del legale

In relazione alla possibilità di integrare sui varchi di ingresso al parcheggio delle telecamere dedicate alle lettura targhe, si osserva che quest'ultima non può essere associata ad altri dati personali che possano concretamente dar luogo a un pregiudizio rilevante degli interessati, altrimenti occorre una verifica preliminare, ex art. 17 del codice privacy. Il pregiudizio di cui parla il Garante, viene dallo stesso individuato nel momento i cui l'associazione delle immagini avviene con altri particolari dati (quali sono i dati biometrici o dati sensibili) e non con qualsiasi tipologia di dato personale (quale potrebbe essere il viso dell'interessato). Quindi è possibile dare una risposta affermativa alla prima questione, salvo comunque il rispetto degli obblighi di legge, ossia:

1) l'obbligo di informazione ai soggetti che transitano nelle aree video sorvegliate - è infatti obbligatorio il cartello informativo (nel Provvedimento 8 aprile 2010, punto 3.1, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al provvedimento);

2) l'obbligo del consenso ex articoli 23 e 24 codice privacy - il caso di specie rientra comunque nei casi individuati nel provvedimento 8 aprile 2010 dell'Autorità Garante per la tutela dei dati personali. Infatti, la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso qualora sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro;

3) l'osservazione dei limiti per la conservazione dei dati raccolti tramite telecamere e videosorveglianza, che non può superare le 24 ore.

Possibilità di generare una black list

Quanto alla possibilità di individuare le auto tramite le telecamere di videosorveglianza tenendo conto di una black list gestita dal locale sicurezza del committente, la risposta può essere affermativa. E' infatti possibile utilizzare la telecamera per individuare la presenza di un'auto targata X all'entrata del parcheggio, ma con le dovute cautele (descritte sopra). Il problema potrebbe essere però la gestione della black list e, soprattutto, la sua formazione. Nel quesito si legge che la lista viene "gestita dal locale Sicurezza del committente a fronte di segnalazioni/atti vandalici/comportamenti sospetti che vengono rilevati all'interno del parcheggio dal possessore dell'auto". A tal proposito si rileva che i dati, targhe delle automobili, essendo raccolti su segnalazione di persone terze o della vigilanza stessa del parcheggio, possono essere conservati, quindi formare una black list, solo con il consenso dell'interessato, ex art. 23 codice privacy, o solo se il trattamento rientra nei casi in cui il consenso non è necessario (articolo 24 codice privacy). Nella sostanza, il trattamento può essere eseguito senza il consenso dell'interessato nei casi in cui sia "obbligatorio" (perché necessario in ragione dell'esistenza di un rapporto giuridico o perché previsto da una norma), oppure nei casi in cui si possa pregiudicare l'esercizio di altri diritti (di terzi o della collettività).

In particolare, l'articolo 24 del codice alla lettera f) dice che la conservazione dei dati personali è consentita anche senza consenso se è necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Quindi, se le targhe delle auto vengano trattate al fine di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, la black list è concepibile perché previene la possibile commissione di un atto vandalico, quindi la possibile recidività da far valere nel procedimento già in corso, da parte di un'auto che ne ha già commesso uno. Tale ultima asserzione però pare troppo forzata; pertanto per tale quesito riteniamo opportuno rivolgersi al garante. Siamo infatti dinnanzi a due interessi fondamentali contrapposti al trattamento dei dati, ossia: l'interesse alla tutela del patrimonio e l'interesse dell'interessato alla riservatezza dei propri dati. I due interessi dovranno essere confrontati in applicazione del principio del bilanciamento. Per quanto riguarda la valutazione dei successivi quesiti, si rimanda alla seconda pare di questo articolo, che verrà pubblicata su a&s Italy n. 13/2012.

Continua…



Tutti gli articoli