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Garante Privacy: nuovo provvedimento sulla videosorveglianza

28/07/2010

di Valentina Frediani, Avvocato esperto in diritto informatico e privacy

Tanto tuonò che piovve. Il Garante per la privacy ha approvato il nuovo provvedimento generale sulla videosorveglianza, che conferma varie misure già imposte con provvedimenti anteriori e definisce ulteriori limiti. Partendo dalla videosorveglianza su IP, dove introduce l'obbligo di usare strumenti di identificazione e di protezione dalle intrusioni esterne e dove impone protocolli di cifratura nella trasmissione delle immagini a distanza.

L'Autorità Garante in materia di protezione dati personali, in data 8 aprile 2010, ha approvato, dopo un'attività di consultazione preventiva presso il Ministero dell'Interno, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione Comuni Italiani (ANCI), il nuovo provvedimento generale sulla videosorveglianza, frutto di un lungo lavoro di affinamento giuridico. Oltre a confermare varie misure già imposte con pronunce e provvedimenti dalla medesima Autorità, il provvedimento vaglia tutta una serie di principi e di imposizioni di particolare rilievo. Principio basilare – peraltro comunque già sussistente a protezione dei dati personali nel Codice privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003), l'obbligo di adozione per il titolare del trattamento di misure di sicurezza a protezione delle immagini e contro gli accessi non autorizzati. Per accessi non autorizzati sono da intendersi non solo accessi da parte di estranei soggetti rispetto alla struttura gestita dal titolare, ma anche incaricati ai trattamenti di altri dati, appartenenti alla struttura ma non assegnatari di compiti rispetto al sistema di videosorveglianza.

Più libertà degli enti per il controllo del territorio

Anzitutto, un punto essenziale è stato introdotto per le Pubbliche Amministrazioni: le medesime potranno operare un maggior controllo del territorio tramite sistemi diffusi di videosoreglianza; il principio appare come diretta conseguenza del Decreto Maroni uscito lo scorso anno. E sempre gli enti locali potranno realizzare sistemi integrati pubblici di videosorveglianza, con gestione diretta oppure tramite soggetti esterni. Queste "aperture" verso nuove più ampie possibilità di controllo sono consentite a patto che siano rispettate specifiche misure di sicurezza; in tema di accessi, ad esempio, il provvedimento specifica l'obbligo di tracciabilità degli accessi del personale, il quale potrà accedere esclusivamente se munito di credenziali univoche di accesso ai sistemi. Nei confronti del cittadino, sarà invece essenziale realizzare il sistema evitando la possibilità di ricostruire percorsi dei singoli cittadini all interno del territorio comunale.

Telecamere sui mezzi di trasporto

Un altro settore coinvolto specificatamente dal provvedimento è quello dei mezzi di trasporto privato, come taxi, noleggi auto, ecc. Il provvedimento chiarisce una volta per tutte la legittimità di installazione delle telecamere all interno dei predetti mezzi. L'argomento era stato in passato oggetto di più ricorsi presentati al Garante,che spesso ha dovuto pronunciarsi contemperando l'interesse alla sicurezza del conduttore del veicolo rispetto al diritto di riservatezza dei passeggeri. Con l'introduzione del principio nel provvedimento generale sono da considerarsi fugati t ti i dubbi. Ovviamente dovrà permanere, in sede di installazione, il rispetto dei principi di necessità, finalità e conservazione secondo i termini strettamente necessari al motivo per cui le telecamere verranno installate. Sempre in tema di trasporti, anche sui mezzi di mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, potranno essereinstallate le telecamere sia per motivi di sicurezza cheorganizzativi. Chiaro l intento del provvedimento: pur nel bilanciamento degli interessi, sembra propenderenettamente per la salvaguardia della sicurezza, rispondendo ad esigenze di prevenzione e monitoraggio rischi da reato che ad oggi sembrano potersi veramente contenere e controllare solo grazie alle telecamere.

L'informativa in modalità notturna ed altre regole generali

Novità assoluta è l'obbligo di informativa per il trattamento dei dati personali anche in modalità notturna. Sostanzialmente la cartellonistica dovrà essere benleggibile anche in not urna (cartelloni illuminati o fluorescenti!). Precisazioni dirette anche alla polizia stradalein quanto l'informativa dovrà essere posta in prossimità dei sistemi di rileazione delle infrazioni (come nel casodei semafori intelligenti).Il provvedimento contempla anche un'altra formula inerente situazioni che di fatto spesso ricorrono nella nostra realtà: privati che attivano sistemi di videosorveglianza collegati con le forze di polizia. Nell'ipotesi di specie, i medesimi, in quanto titolari del trattamento, dovranno fornire l'informativa per il traamento dei dati personali in forma semplificata, peraltro contenuta nell'allegato al provvedimento. Resta inteso che, a parte l'informativa semplificata, resterà un diritto dell interessato otteneremassimo riscontro circa gli elementi inerenti il trattamento e quindi sarà suo diritto richiedere informazioni esaustive su modalità, diritti esercitabili, e entuali comunicazioni o altre operazioni effettuate sulle immagini raccolte.

I termini di conservazione sono ribadibili in modo inequivocabile: le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad attività di indagini, in presenza delle quali potranno essere protratti i periodi di mantenimento delle immagini raccolte. Per attività particolarmente rischiose (come ad esempio quelle svolte dalle banche particolarmente soggette a reati di rapina, sequestro di persona, ecc.) è già riconosciuto in seno al provvedimento un termine di conservazione più ampio, che non può comunque superare la settimana. Si specifica nel provvedimento che eventuali esigenze di prolungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante al fine di vagliare, caso per caso, le necessità effettiva di conservare i dati oltre la settimana già riconosciuta. Si dovrà obbligatoriamente ricorrere all'Autorità Garante in caso di adozione di sistemi di videosorveglianza dotati di software che permettano l'associazione di immagini a dati biometrici (nel caso del cosiddetto "riconoscimento facciale") o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli ad incaricati del trattamento.

L'invasività del sistema è stata evidentemente ritenuta potenzialmente lesiva dei principi di riservatezza, tanto da dover comportare un vaglio dell'Autorità Garante. In questo caso sarà opportuno capire entro quanto il medesimo dovrà pronunciarsi in caso di richiesta onde evitare di paralizzare il ricorso a determinati sistemi. Un'altra novità che merita attenzione riguarda il settore della videosorveglianza mediante IP o, comunque, a distanza: è stato introdotto l'obbligo di adottare specifiche cautele tecniche in queste ipotesi di ripresa, cautele che comportano l'obbligo di adozione di strumenti di identificazione e di protezione dei sistemi dalle intrusioni esterne e, soprattutto l'obbligo di utilizzare protocolli di cifratura nella trasmissione delle immagini a distanza.

I termini per l'adeguamento normativo

Novità assoluta, la previsione di termini temporali per l'adempimento alle nuove disposizioni in caso di preesistenza di sistemi di videosorveglianza. Il provvedimento prevede che:

  1. in merito alla videosorveglianza notturna, entro 12 mesi dovrà essere resa visibile l'informativa utilizzando, ad esempio, pannelli luminosi, tabelloni elettronici, display a led, insegne illuminate, eccetera;
  2. in merito ai trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, entro 6 mesi dovranno essere sottoposti alla verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 del Codice;
  3. le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza dovranno essere adottate non oltre i 12 mesi;
  4. in merito ai sistemi integrati di videosorveglianza territoriale, entro 6 mesi dovranno essere adottate le misure necessarie per garantire il rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento. Restano vigenti le normative in materia di tutela dei lavoratori in merito ai posizionamenti presso i luoghi di lavoro. Insomma: un vero e proprio riassetto del settore.


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