martedì, 30 aprile 2024

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Urge riforma. Tutto evolve tranne le norme sull’installatore

12/04/2024

di Giovanni Villarosa - Laureato in Scienze dell’Intelligence e della Sicurezza, esperto di Sicurezza Fisica per Infrastrutture, CSO e DPO,membro del comitato tecnico-scientifico del CESPIS, Centro Studi Prevenzione, Investigazione e Sicurezza

Il professionista è l’unico consigliere fidato della committenza, perché esercita un doppio ufficio, professionale ed etico». Lo scrissi su Secsolution Magazine di dicembre 2020 (20 numeri fa!) quale contributo iniziale di questa rubrica... e dopo 36 mesi passati nel totale immobilismo e disinteresse delle istituzioni, ma soprattutto sotto una silenziosa e preoccupante rassegnazione della categoria professionale!

Lo scorso novembre, durante la XXII edizione di Fiera Sicurezza 2023, si è nuovamente affrontato il cronicizzato dilemma della certificazione professionale nel settore Security, rappresentato da quel fil-rouge di esperti operanti nei settori Antintrusione, TVCC, Controllo Accessi, Sicurezza Passiva, Antincendio e CyberSecurity, laddove la digitalizzazione spinta dei sistemi integrati sta modellando un profondo cambio di paradigma. Intelligenza artificiale, IoT, deep learning, sicurezza dati, integrazione dei dispositivi, sono diventati parte integrante della protezione  della cd. cybersecurity multilivello.  Dunque il comparto della sicurezza integrata si confronta ripetutamente con la progressiva spinta verso il digitale rappresentato dalle Smart Home e Smart Building -  ambiti questi dove i sistemi diventano “architetture” sempre più  evolute, capaci di gestire simultaneamente diverse funzioni e input di sicurezza come gli allarmi, i controlli accessi, la videosorveglianza, la domotica. 

Competenza e formazione

Appare evidente, in funzione di quanto detto, come la progettazione, lo sviluppo, l’adeguamento alle norme tecniche e giuridiche dei sistemi di sicurezza rappresentino temi importanti. Ma ancor più significativa resta la formazione degli installatori con il successivo e continuativo aggiornamento professionale; tutto ciò per garantire la corretta funzionalità dei sistemi installati e anche per tutelare giuridicamente i professionisti coinvolti nei processi installativi, ai quali viene attribuita una sempre crescente responsabilità normativa, dato il ruolo chiave nell’ecosistema della sicurezza 4.0, che li qualifica di fatto come il trait d’union tra la committenza e le aziende produttrici. 

Cambia il mercato, cambiano i professionisti?

Dunque, ad un cambiamento sempre più marcato del mercato della sicurezza dovrebbe corrispondere una trasformazione del ruolo dell’installatore, coinvolto ormai sempre più proattivamente nella valutazione dei rischi, nella progettazione di sistemi adeguati (sostenibilità), nell’installazione e integrazione delle diverse tecnologie (efficienza), verificandone costantemente il corretto funzionamento (efficacia), l’esatta gestione (flessibilità), e infine la manutenzione nel tempo (durata).

Semi immobilismo normativo

Tuttavia, se dal lato tecnologico assistiamo ad una positiva e crescente trasformazione stimolata dalle richieste del mercato, lo stesso non possiamo osservare sul versante legislativo, da cui probabilmente il settore si aspettava qualcosa di più del “Decreto Controlli” che ha semplicemente introdotto una modifica al DM 37/08, lasciando sostanzialmente invariate le modalità di certificazione delle competenze professionali. 

Un provvedimento parziale che istituisce, tra le tante cose, la figura professionale del “tecnico manutentore qualificato”, con il chiaro intento di avere sempre personale responsabile e capace nel campo della sicurezza antincendio, dimenticandosi però che il settore della “sicurezza”, nel suo insieme, non è riferito al solo comparto safety, e lasciando dunque pericolosamente scoperto l’ambito della security.

Responsabilità alte, regole poco chiare

Non va dimenticato che lo stesso settore della security è vincolato all’art. 5, comma 3, del DM 37/08, dove è stabilito che i progetti degli impianti devono essere elaborati secondo la regola dell’arte (Legge 186/1968), le indicazioni delle guide dell’UNI e le norme tecniche del CEI, mentre l’impresa installatrice, ai sensi dell’art. 7 del Decreto, è tenuta a rilasciare al termine dei lavori la “Di.Co.” (dichiarazione di conformità), rispettando, quando previsto, le indicazioni del progetto redatto dal responsabile tecnico o dal professionista iscritto all’albo. Peraltro, tali prescrizioni normative sono divenute una giuda concreta utilizzata dai giudici dei tribunali ordinari per determinare le sentenze di condanna e risarcimento per danni sofferti dalla committenza, per negligenza e/o colpa dei professionisti, quando si è accertato un mal funzionamento degli impianti di sicurezza in occasione di eventi criminosi (furti, rapine, danneggiamenti, etc), ancor di più se ricondotti agli impianti di videosorveglianza.  Del resto, sulla responsabilità civile dei professionisti la Corte di Cassazione si è già pronunciata più volte, con due specifiche sentenze: la n. 5644 del 10-04-2012 e la n. 12879 del 24-07-2012.

Una riforma non più rinviabile

Ebbene, è ormai necessaria, e non più rinviabile, una riforma vera del settore security che passi da un nuovo sistema di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali individuali con relativa qualificazione, e di pari passo, ne segua una consequenziale qualificazione delle singole aziende operanti nel mondo della sicurezza. In ultima analisi: una sola norma certa, che metta definitivamente ordine in un settore oggi schiacciato tra gli obblighi del DM 37/08 e le sostanziali contraddizioni del famigerato allegato K della CEI 79-3 - due variabili, queste, che ostacolano, ad oggi, il cammino del progetto della norma UNI 1610032.



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