lunedì, 29 aprile 2024

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Bodycam per le forze di polizia: istruzioni per l’uso

28/11/2023

Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse da parte delle forze di polizia per le bodycam, da impiegare per documentare situazioni critiche per l’ordine e la sicurezza, in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche. Le bodycam consentono, infatti, di registrare audio e video dell’area in cui opera il personale dei reparti mobili e di acquisire, in tal modo, informazioni utili a ricostruire l’episodio critico. Ma sono compatibili con la normativa privacy?

di Roberta Rapicavoli - Avvocato espertoin Information Technology e privacy e Docente Ethos Academy

Le informazioni acquisite dalle forze di polizia tramite bodycam consentono di identificare le persone presenti nelle situazioni critiche e, quindi, configurandosi quali dati personali, la loro gestione deve avvenire nel rispetto della normativa privacy.

I riferimenti normativi sono:

• D. Lgs. 51/2018 (Decreto di attuazione della Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati);

• D. lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

• DPR 15/2018 (Regolamento recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia).

Trattamento lecito...

Il trattamento dei dati effettuato tramite le bodycam per documentare situazioni critiche per l’ordine e la sicurezza pubblica è lecito, considerando che viene svolto nell’ambito delle competenze attribuite per legge alle forze di polizia e a fronte di specifiche disposizioni, tra cui rilevano, in particolare, la Legge 48/2017 (in materia di sicurezza nelle città) e il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 maggio 2017 (in cui, alla scheda 21 – denominata “Bodycam 2. Ripresa audio video nei servizi di ordine pubblico” – è previsto espressamente il trattamento di cui si discute).

...previa DPIA

Considerando, però, che l’impiego delle bodycam da parte delle forze di polizia, in luoghi pubblici e in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche, espongono gli interessati a rischi elevati, prima di adottare tali strumenti, occorre effettuare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e richiedere la consultazione preventiva del Garante privacy. Per tale ragione, l’impiego delle bodycam volute per le forze di polizia dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza è stato preceduto da una DPIA, su cui il Garante privacy ha espresso il suo parere, in data 22 luglio 2021, fornendo le indicazioni idonee a rendere il trattamento conforme alla normativa di settore.

1) per documentare situazioni critiche per l’ordine e la sicurezza pubblica

Il trattamento dei dati effettuato tramite bodycam da parte delle forze di polizia deve essere limitato alle sole specifiche esigenze di documentare situazioni critiche per l’ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto, tali dispositivi potranno essere attivati solo in presenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell’ordine pubblico o di fatti di reato, non potranno essere impostate in modo da registrare continuamente le immagini e tanto meno episodi non connotati dal requisito della criticità e dovranno interrompere la registrazione quando venga meno la necessità di documentare gli eventi. 

2) dati necessari e no facial recognition

Occorre trattare i soli dati necessari per le finalità perseguite, quali sono l’audio, il video e le foto delle persone presenti, unitamente alla data, all’ora e al luogo della registrazione. Non è invece possibile impiegare bodycam che consentano l’identificazione univoca o il riconoscimento facciale della persona (facial recognition). 

3) tempo di conservazione limitato

Le registrazioni avviate accidentalmente, in mancanza del requisito della necessità o avviate in previsione dell’insorgenza di situazioni critiche che non si siano poi verificate, devono essere cancellate tempestivamente. Le informazioni, invece, di rilievo saranno conservate per il tempo necessario a perseguire le finalità per cui sono state acquisite. Sul punto, il Garante privacy, nel richiamato parere del 2021, ha ritenuto congruo il termine di conservazione di sei mesi, fatti salvi i termini previsti dall’art. 10 del DPR 15 del 2018. I dati personali raccolti tramite le bodycam devono essere resi disponibili al solo personale autorizzato. 

4) istruzioni per l’uso

Per definire nel dettaglio i limiti e le modalità di impiego delle bodycam e garantire il loro rispetto da parte del personale che adopera sul campo tali strumenti e di coloro che gestiscono i dati raccolti tramite i dispositivi, si rende necessario predisporre specifiche procedure e un apposito disciplinare contenente le istruzioni che devono essere osservate. Particolare attenzione deve essere, poi, dedicata all’individuazione delle misure di sicurezza da adottare, tenendo conto di tutte le fasi del trattamento dei dati e di tutte le componenti del sistema con cui gli stessi vengono gestiti.  


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