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Telecamere private e spazi pubblici: occhio a pertinenza e angolo di visuale

26/01/2023

di Marco Soffientini - Esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie e docente Ethos Academy

Tra i principi privacy, quello di pertinenza e non eccedenza nella videosorveglianza trova una particolare declinazione con riferimento all’angolo di visuale delle telecamere.  Diversi sono i provvedimenti dell’Autorità Garante sul punto (vedi a titolo esemplificativo il recente Provv. N. 20 del 27 Gennaio 2022 – doc. web n.9746047). Quello dell’angolo di visuale e della pertinenza dei luoghi ripresi dalle telecamere è, però, un principio che devono rispettare anche i privati quando decidono di installare impianti di videosorveglianza più o meno complessi nelle proprie abitazioni.

Come noto, l’installazione di sistemi di Videosorveglianza in ambito privato è sottratta alla disciplina sulla protezione dei dati personali, trattandosi di trattamenti di dati personali per finalità esclusivamente personale. Lo stesso Provvedimento Generale in tema di Videosorveglianza precisa come l´installazione di sistemi audiovisivi da parte di persone fisiche per fini esclusivamente personali non veda l’applicazione della disciplina prevista dal regolamento UE 2016/679 qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l´adozione di cautele a tutela dei terzi (Paragrafo 6.1. Provv. 08.04.2010). Il principio è ripreso anche dal Comitato Europeo per la protezione dei dati con le recenti Linee Guida n. 3/2019 in tema di c.d. “esenzione domestica”. Si legge nel punto 11 che ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il trattamento di dati personali da parte di una persona fisica nel corso di un’attività a carattere esclusivamente personale o domestico, che può anche includere attività online, esula dall’ambito di applicazione del RGPD. 

Deroga solo per fini personali

Proprio con riferimento alla Videosorveglianza, osservano i Garanti Europei come questa disposizione – la cosiddetta deroga relativa alle attività a carattere domestico – nel contesto della videosorveglianza deve essere interpretata in modo restrittivo nel senso che comprende unicamente le attività che rientrano nell’ambito della vita privata o familiare dei singoli, il che manifestamente non avviene nel caso del trattamento di dati personali consistente nella loro pubblicazione su Internet in modo da rendere tali dati accessibili ad un numero indefinito di persone (Punto 12 EDPB N. 3/2019).

Interferenze illecite nella vita privata

Benché non trovi applicazione la disciplina privacy in senso stretto, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l´angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l´abitazione di altri condomini. Si tratta di un profilo ripreso anche nelle recenti Faq pubblicate dall’Autorità Garante sul proprio sito istituzionale: (…) nel caso di videosorveglianza privata, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.

Non su aree pubbliche

Dalle considerazioni svolte emerge quindi che ai privati è vietato riprendere strade pubbliche se non in una limitata porzione finalizzata a consentire la tutela della propria proprietà. Le riprese di aree pubbliche sono, infatti, di esclusiva pertinenza della videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana. Il punto è stato affermato anche dal Tar del Lazio (TAR Lazio, sez. II bis, sentenza 26 febbraio – 17 marzo 2020, n. 331) secondo il quale: l’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di privati è consentita solo in rapporto all’area di stretta pertinenza della proprietà privata e con esclusione di aree pubbliche o soggette al pubblico transito, per le quali, invece, l’installazione di impianti del genere compete al Comune per le finalità di prevenzione e tutela della pubblica incolumità ai sensi dell’art. 6, comma 7, del DL 11/2009, conv. in l.23 aprile 2009, nr. 38. 

Salvo accordo col Comune

Anche i privati possono, però, installare telecamere rivolte verso aree pubbliche, ma in questo caso occorre un accordo formale col Comune che limita l’uso delle riprese esterne ai soli Comuni per fini di polizia con l’ulteriore precisazione che le forze di Polizia Locali hanno l’accesso esclusivo alle telecamere installate per motivi di sicurezza. 



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