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TVCC nelle scuole, tra sicurezza e rispetto della privacy - parte I

04/02/2022

di Maria Celeste Scrufari - Avvocato - Dottoressa di Ricerca in “Diritto ed Economia” (Univ. RC) - Responsabile Protezione Dati

Molteplici e numerose sono le tematiche con cui il mondo della scuola si deve costantemente misurare, specie nel contesto emergenziale odierno, caratterizzato da un continuo avvicendarsi di fonti normative differenti, tuttavia un ambito non meno rilevante e significativo attiene proprio alla possibilità di installare dispositivi di videosorveglianza, a tutela della sicurezza dell’Istituto e del patrimonio scolastico da eventuali episodi di furto e di vandalismo. Se, dunque, tale possibilità non viene certo messa in discussione, in linea generale, purché rispettosa di alcuni vincoli normativi, è pur vero però che il tanto invocato diritto alla sicurezza deve essere necessariamente bilanciato con il rigoroso rispetto di un altro tra i diritti fondamentali dell’individuo, quello della protezione dei propri dati di carattere personale.

Ed oggi, rispetto al passato, l’evoluzione tecnologica ha disegnato e proposto (o imposto!) alla nostra attenzione una nuova fisionomia di società digitale, ove l’accesso a nuovi strumenti video tradizionali o video intelligenti, l’utilizzo di nuove piattaforme, la condivisione di infinite informazioni, ed ancora, la interconnessione tra diversi dispositivi ha comportato una maggiore disponibilità e fruibilità di dati personali, impattando, anche in modo invasivo, sulla privacy di ciascuno. Si comprende bene, dunque, la ragione per cui anche l’installazione di sistemi di videosorveglianza, che hanno ad oggetto il trattamento di raccolta, registrazione, utilizzo e conservazione delle immagini, ricomprese nella nozione di “dato personale”, ex art. 4, comma 1, del GDPR, inteso quale informazione riconducibile all’identificazione o all’identificabilità, diretta o indiretta, di un dato soggetto, è stata così tanto attenzionata dal Garante italiano e dai Garanti Europei, con fonti normative chiare ed incisive. Quali sono, dunque, gli adempimenti che devono essere eseguiti dal Dirigente Scolastico, che agisce nella qualità di Titolare del Trattamento dei dati del proprio Istituto?

Riferimenti normativi

Prima di passare in rassegna gli obblighi che gravano in capo a quest’ultimo e le procedure che nella prassi devono essere adottate per essere conformi alle norme vigenti, è opportuno, innanzitutto, riferirsi alla nozione di “videosorveglianza” ed alle fonti normative più significative che, in ordine a tale tema, costituiscono imprescindibili parametri di riferimento. Precisamente, nel Regolamento UE 2016/679 non è ricompresa una precisa definizione di “videosorveglianza”, la cui descrizione tecnica si rintraccia, invero, nella norma CEI EN 62679-1-1, richiamata dalle recenti Linee Guida 3/2019 adottate dall’European Data Protection Board, che prende in esame i requisiti minimi dei tre blocchi funzionali caratteristici dei sistemi di videosorveglianza, quali l’ambiente video; la funzione di gestione del sistema e la funzione di sicurezza del sistema che sovrintende all’integrità dei dati e del sistema stesso.

GDPR

Tuttavia, il GDPR stabilisce i principi generali in tema di protezione dei dati personali che devono applicarsi nella fase di progettazione di un vero sistema di videosorveglianza, rispettoso di adeguate misure tecniche ed organizzative (“privacy by default” e “privacy by design”), come previste dall’art. 25, e rispondente al principio di “accountability” o di “responsabilizzazione”, che consente, cioè, al Titolare del Trattamento di dimostrare le scelte effettuate sulla privacy, in conformità alle norme dello stesso Regolamento.

Il Garante

Un’altra fonte normativa rilevante è, senza dubbio, il Provvedimento del Garante in tema di videosorveglianza, datato 8.04.2010, che sostituisce quello precedente, del 29.04.2004, ponendosi quale riferimento importante per l’assolvimento di tutti gli adempimenti che si impongono nella prassi corrente. A questo punto, occorre precisare che proprio tale Provvedimento, in ordine alla rilevazione di immagini mediante sistemi di videosorveglianza, specifica, nel § 5, che “I soggetti pubblici, in qualità di titolari di trattamento (art. 4, co. 1, lett. f, del Codice), possono trattare dati personali nel rispetto del principio di finalità, perseguendo scopi determinati, espliciti e legittimi (art, 11, co. 1, lett. b, del Codice), soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali”. In particolare, nell’ambito scolastico, il Provvedimento in questione, nel § 4.3 (“Istituti scolastici”), stabilisce che “L’eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso Istituti scolastici deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all’educazione”. Ne deriva, quindi, che l’ammissibilità di tali sistemi viene legittimata dal Garante solo in casi di stretta indispensabilità ed esclusivamente per specifiche finalità, quale quella di “tutelare l’edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti” e vietando l’attivazione delle telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all’interno della scuola”.

Modalità di ripresa

Non solo, nel Provvedimento sono espressamente indicate le modalità di ripresa delle immagini, che impongono di delimitarne l’angolo visuale alle sole parti interessate, anche laddove la stessa rilevazione faccia riferimento alle aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, con esclusione tassativa di tutte le aree non strettamente pertinenti l’edificio. Pertanto, si ammette la videosorveglianza nelle scuole per finalità di sicurezza, a tutela del mantenimento dell’ordine pubblico, ma con specifiche limitazioni poste a fondamento non solo del diritto alla riservatezza degli studenti e di tutta la comunità scolastica, incardinata in organico, ma anche dei principi generali di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati del Regolamento europeo, per cui solo un’attenta configurazione del sistema informativo ed informatico potrà essere in grado di ridurre al minimo l’utilizzo di dati personali, che andranno trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità perseguite.

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